Pignoramento presso terzi: cosa cambia dal 1° gennaio 2013, a seguito della legge di stabilità

Per tutte le esecuzioni presso terzi promosse dal 1 gennaio 2013:

- quando il pignoramento riguarda somme derivanti da rapporto di lavoro, in caso di mancata dichiarazione da parte del terzo, il credito si considererà non contestato e verrà immediatamente e automaticamente assegnato al creditore procedente.

- quando il pignoramento non riguarda crediti di lavoro, il Giudice dell’esecuzione si limiterà a fissare una seconda e nuova udienza a cui il terzo dovrà comparire per rendere la dichiarazione di quantità.

In caso di ulteriore inerzia da parte del terzo, anche in questo caso il credito si riterrà non contestato e il Giudice lo assegnerà al creditore procedente.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, queste vengono risolte dal Giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile. Tale ordinanza ha effetto ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

La legge infine prevede la necessità di indicare l’indirizzo della PEC per il creditore procedente nell’atto di pignoramento. Il terzo, a sua volta, ha la possibilità di inviare la dichiarazione anche per mezzo di posta certificata.

Ovviamente le nuove norme dovrebbero ridurre la mole di giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo.

Qui di seguito il testo degli articoli modificati:

ART. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»

ART. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.

 

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