Possibile dividere la casa familiare se particolarmente grande, secondo il Tribunale dei Minorenni di Bari ordinanza 17 novembre 2010
L’art. 155 quater c.c., stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, mentre hanno rilievo secondario logiche di tipo dominicale o connesse alle condizioni economiche dei genitori. La giurisprudenza ha in particolare stabilito che il provvedimento di assegnazione è strumentale alla conservazione, in favore della prole, di una continuità di abitudini e di relazioni affettive, al fine di evitare che al trauma della separazione si assommi quello dell’essere sradicata dal luogo in cui si è svolta la vita familiare (cfr. per tutte Cass. 22 marzo 2007 n. 6979).
Ciò premesso, a parere del Tribunale dei Minorenni di Bari, non corrisponde all’interesse dei minori la vendita della casa familiare, ovvero la sua assegnazione ad uno dei genitori. Infatti, dall’ascolto dei minori è emerso che sono entrambi legati al loro assetto abitativo, e che tra di loro hanno una frequentazione assidua, che intendono coltivare in ambito domestico.
Entrambi hanno espresso inoltre contrarietà all’eventualità di vendere la casa familiare. Dunque, sarebbe pregiudizievole sradicare uno dei figli dal proprio contesto abitativo, che potrebbe peraltro ingenerare dei perniciosi sensi di colpa.
L’unica soluzione ragionevolmente praticabile per porre fine alla difficile situazione di coabitazione forzosa tra le parti, è dunque quella di suddividere l’abitazione familiare in due autonome unità abitative, tenendo conto, prima che della suddivisione di tipo catastale tra le particelle di proprietà delle parti, di esigenze di reciproca comodità e di funzionalità, nonché individuando la soluzione economicamente più vantaggiosa.
La soluzione dell’assegnazione parziale o frazionata della casa familiare, specie se di grandi dimensioni (come nel caso di specie) è stata favorevolmente accolta dalla prevalente giurisprudenza, laddove le caratteristiche strutturali e dimensionali dell’immobile siano tali da consentirlo con esborsi contenuti (cfr. Cass. 11 novembre 1986 n. 6570 e 11 dicembre 1990 . 11787, nonché copiosa giurisprudenza di merito; si segnala in senso contrario, Cass. 26 maggio 04 n. 10102).
Seppure l’art. 155 co. quater cc, anche introducendo un’organica disciplina dell’assegnazione della casa familiare, nulla ha statuito in ordine a questa possibilità, deve ritenersi che sia un provvedimento adottabile, laddove la sensibilità del giudice lo induca a ritenere opportuno e praticabile, laddove la conformazione e le dimensioni della casa lo consentano.
Orbene, nel caso di specie l’opportunità di tale provvedimento nasce - secondo l'autorità giudiziaria - dal fatto che da tempo i rapporti tra le parti sono grandemente deteriorati e caratterizzati da un clima di continua belligeranza, certamente favorito da una persistente contiguità. Quanto alle dimensioni e alla struttura della casa familiare, si tratta di una villa in tre piani, di cui uno abitato dalla figlia del C. e gli altri due dal nucleo familiare, suddivisi questi in due unità catastali, rispettivamente appartenenti alle parti. Quanto alle necessarie opere di ristrutturazione, è emerso che ci sono già le predisposizioni per rendere autonomi gli impianti di acqua, energia elettrica, fognatura e gas, mentre si rendono necessari solo alcuni lavori di adattamento degli ambienti del piano seminterrato.
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