Prima pronuncia delle Sezioni unite sull'interpretazione del nuovo filtro ai ricorsi, ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c. introdotto dalla Legge n. 69/2009 - Ordinanza 6 settembre 2010 n. 19051

La pronuncia in esame ha per oggetto  un ricorso per regolamento facoltativo di competenza proposto avverso la sentenza del Tribunale di Udine che ha dichiarato lo stato di insolvenza di una società.

Il ricorso, ex art. 376 c.p.c, era stato assegnato alla sezione (la VI^) della Corte di Cassazione (istituita dalla legge 69/2009).

Il relatore, considerato l'orientamento conforme alla pronuncia del Tribunale, ha proposto la decisione della controversia ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) c.p.c

Tuttavia le S.U., pronunciando per la prima volta in ordine all’interpretazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. – introdotto dalla legge di riforma del processo civile, n. 69 del 2009 – all’esito di una approfondita motivazione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "la Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla".

Nota bene:

-   il sistema dell'inammissibilità previsto dall'art. 360, n. 1), c.p.c. si fonda sull'oggettiva esistenza di un orientamento della Cassazione al quale il provvedimento impugnato si è adeguato, con l'unica salvezza che i motivi di ricorso possano offrire elementi per mutare l'orientamento;

-   in questo modo, la funzione della Cassazione potrebbe risultare limitata e relegata ex lege ad un mero accertamento di conformità della pronuncia impugnata ad un orientamento del giudice di legittimità, con la conseguenza di inibire, di fatto, al cittadino l'accesso ad una concreta tutela giurisdizionale; 

-   in effetti il sistema del filtro sanzionato con la pronuncia di inammissibilità del ricorso pregiudica la funzione naturale della Cassazione il cui ruolo finisce per essere ridotto e svilito ad una banca dati da interrogare in presenza di una pronuncia del giudice di merito che si riveli semplicemente conforme all'orientamento della Corte, con l'aprioristica esclusione di una minima possibilità di valutazione delle questioni.

-   D'altro canto, il sistema del filtro verrebbe considerato un elemento per dissuadere il cittadino dalla proponibilità del ricorso, ma del tutto privo di qualsiasi fondamento giuridico, considerato che il giudizio di conformità (della pronuncia di merito all'orientamento della Cassazione) non può prescindere dalla specificità di ogni singola vicenda all’esame del Giudice. 

-   Conseguentemente la Corte di Cassazione, in motivazione, evidenza  il rischio che il sistema del filtro istituto con la citata legge 69/2009 possa venire vanificato a discapito dei più alti principi di eguaglianza e della effettività della tutela giurisdizionale.

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