Procedura per decreto ingiuntivo: pagamento nelle more dell'emissione del provvedimento da condomino moroso. A chi le spese della procedura monitoria? - Giudice di Pace di Bari - sentenza 9 agosto - 3 settembre 2010, n. 6842
Spesso succede che l'Ãâ¢amministratore di condominio debba recuperare le somme non corrisposte da uno dei condomini e, a tal fine, promuova una procedura monitoria, con l'ausilio di un avvocato. Può tuttavia accadere che tra il deposito del ricorso per ottenere l'Ãâ¢ingiunzione di pagamento e l'emissione del decreto ex art. 63, primo comma, disp. att. c.c. intervenga il pagamento del condomino moroso. Ma chi dovrà, in questo caso, sostenere i costi della procedura? Il codice di procedura civile non specifica quali siano le conseguenze per il caso di pagamento avvenuto prima dell'Ãâ¢emissione del decreto ingiuntivo ma, comunque, dopo il suo ricorso presso la cancelleria del giudice competente cui segue, in ogni caso, la notifica del decreto.
Il Giudice di Pace di Bari, Giudice di Pace di Bari - sentenza 9 agosto - 3 settembre 2010, n. 6842, ha risposto al quesito, richiamandosi alla sentenza n.3054/90 della Corte di Cassazione secondo cui: "il decreto ingiuntivo, poichè la fondatezza dei motivi di opposizione ad esso deve essere valutata con riguardo non alla data di proposizione dell'istanza d'ingiunzione ma a quella di emissione del decreto medesimo, non può non essere revocato ove l'opponente dimostri di aver provveduto al pagamento del debito dopo la richiesta del provvedimento monitorio ma prima dell'emissione dello stesso, conseguendo a tale pagamento la cessazione della materia del contendere, salvo il diritto del creditore avvalsosi della ingiunzione - che, in quanto soccombente nel giudizio di opposizione, legittimamente va condannato al pagamento delle relative spese - al ristoro delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto agire in separata sede. (V 3482/85, mass. n. 441116: V. 6121/83, mass. n. 430916)ÃÂ.
In atri termini: ottenuto il pagamento di quanto richiesto per via stragiudiziale anche se dopo il deposito del ricorso giudiziale, al condominio resterà solo la possibilità di ÂÃâ¢ottenere il rimborso delle spese sostenute per quella procedura ma non attraverso la notifica del decreto bensì per mezzo di separata azione
Più di recente lo stesso Supremo Collegio, invertendo il proprio consolidato orientamento, ha invece affermato che ÂÃÅnel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'ÂÃâ¢emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ÂÃâ¢ingiungente, in quanto solo l'ÂÃâ¢originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrenteÂà(cfr. Cass. 15 aprile 2010 n. 9033).
Come a dire, il rischio, in questo caso, ricade interamente sul ricorrente.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI
SENTENZA
Il Giudice di Pace Avv. Giovanni Strippoli, - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: "... revocare e comunque porre nel nulla il decreto impugnato e condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze anche ai sensi dell'art. 96 c. p. c."
Per il convenuto: "A) condannare l'avv. N. L. al pagamento della somma di euro 626,28 ancora dovuta a titolo di sorte capitale in decreto ingiuntivo; b) ... condannare I ...opponente .. al pagamento
... delle spese e competenze del presente giudizio."
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.11.2009 l'avv. XX. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. .../09 emesso dal Giudice di Pace di Bari in data ...2009, dichiarato provvisoriamente esecutivo notificato il 22.10.2009, con il quale gli si ingiungeva di pagare in favore del condominio opposto la somma di euro 1.113,27, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, liquidate in euro 345,00.
Assumeva l'opponente che il decreto opposto era stato emesso in epoca successiva all'intervenuto integrale pagamento del credito azionato dal Condominio, avendo egli, a tanto provveduto in data 22.9.2009, a mezzo di assegno bancario consegnato all'amministratore del condominio, per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio e, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo.
Il condominio opposto si costituiva in giudizio con articolata comparsa del 22.1.2009 depositata all'udienza del ...2009, impugnando e contestando ogni avverso assunto e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni innanzi riportate.
In particolare, l'opposto, rappresentava che, il pagamento era intervenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, erano dovute le spese di quel procedimento.
Senza procedere ad istruttoria, la causa, precisate le conclusioni, è stata riservata a sentenza.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'argomento principale del giudizio in esame è diretto alla statuizione della permanente validità del decreto ingiuntivo opposto ed alla legittimità della richiesta di spese relative a quel procedimento domandate dall'opposto. E' pacifico, per non essere contestato dalle parti in causa, che il credito azionato dal condominio era di euro 1.113,27; è altrettanto pacifico e, peraltro, documentato, che il deposito del ricorso è avvenuto in data 15.9.09 e che il pagamento della sorte capitale è stata effettuata in data 22.9.2010, epoca precedente alla emissione del decreto opposto emesso in data 2.10.09 e notificato successivamente a tale data. Sulla base di tali pacifici dati, è possibile definire il giudizio seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, segnalato dall'opposto, che con decisione n. 3054/90, richiamando precedente conforme giurisprudenza, su analoga fattispecie ha così statuito: "Il decreto ingiuntivo, poiché la fondatezza dei motivi di opposizione ad esso deve essere valutata con riguardo non alla data di proposizione dell'istanza d'ingiunzione ma a quella di emissione del decreto medesimo, non può non essere revocato ove l'opponente dimostri di aver provveduto al pagamento del debito dopo la richiesta del provvedimento monitorio ma prima dell'emissione dello stesso, conseguendo a tale pagamento la cessazione della materia del contendere, salvo il diritto del creditore avvalsosi della ingiunzione - che, in quanto soccombente nel giudizio di opposizione, legittimamente è condannato al pagamento delle relative spese - al ristoro delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto agire in separata Sede. (V 3482/85, mass. n. 441116: V. 6121/83, mass. n. 430916).
Nella specie, avendo l'opponente dimostrato che il pagamento è intervenuto in epoca antecedente alla emissione del decreto, conseguendo a detto pagamento la cessazione della materia del contendere, deve necessariamente procedersi alla revoca del decreto opposto con la ovvia considerazione che il creditore opposto conserva il diritto al ristoro delle spese della procedura monitoria in quanto avviata prima dell'intervenuto pagamento.
L'accertamento delle date del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, dell'intervenuto pagamento della somma in contestazione, della emissione del decreto e di quella successiva della sua notificazione, impongono, per le motivazioni innanzi riportate, la revoca dell'impugnato decreto.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico del Condominio opposto.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bari, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da L. avv. N. con atto di citazione notificato il 22.5.09 nei confronti del Condominio di via ...- Bari, così provvede: - Dato atto dell'intervenuto pagamento del credito in epoca antecedente alla emissione del decreto opposto, dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto; - rigetta ogni altra domanda; - condanna il condominio soccombente al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che, in assenza di nota specifica liquida secondo tariffa in complessivi euro 415,00 (di cui euro 210,00 per diritti, euro 190,00 per onorario ed euro 15,00 per spese) oltre spese generali 12,50%, IVA e CAP come per legge; - Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari oggi 9.8.2010 Giudice Giovanni Strippoli
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