È proponibile la domanda di scioglimento della comunione legale anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione o dell'omologa di quella consensuale - Cass. Civ. 26 febbraio 2010 n. 4757
L'art. 191 c.c. prevede le cause di scioglimento della comunione e, tra essi, la separazione personale (giudiziale o consensuale).
Lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologa di quella consensuale).
Nel passaggio in giudicato (o nell'omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l'interesse ad agire, concreto ed attuale, volto scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione.
Tali elementi non possono che qualificarsi come condizioni dell'azione, e non già come presupposti processuali. In particolare il passaggio in giudicato (o l'omologa), come elemento decisivo della vicenda costitutiva del diritto allo scioglimento della comunione legale, comporta che tale vicenda debba ritenersi compiutamente realizzata, con la conseguenza che l'eventuale carenza o incompletezza originaria diviene irrilevante, perché sostituita dalla realizzazione compiuta del fatto costitutivo del diritto azionato, e non può precludere la pronuncia di merito: ciò che sempre accade ove, nelle more del giudizio, si realizzi uno dei requisiti, prima carente o inesistente, previsto dalla legge per l'accoglimento di una domanda giudiziale.
Del resto la regola per cui la sopravvenienza in corso di causa di un fatto costitutivo del diritto rimuove ogni ostacolo alla decisione del merito della domanda, e il più generale principio circa la necessità di esistenza delle condizioni di accoglimento della domanda al momento della decisione, appaiono espressione dell'ancor più generale principio di economia processuale.
La corte precisa, in motivazione, che una delle condizioni dell’azione è la “legitimatio ad causam” cioè l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., che prevede la tutela giurisdizionale a garanzia dell’interesse sostanziale per cui si propone la domanda, ovvero “una situazione giuridica soggettiva di vantaggio, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio (al riguardo, Cass. n. 9172 del 2003).”.
Sulla base di queste considerazioni la Corte di Cassazione, con sentenza 26 febbraio 2010 n. 4757, ha ritenuto ammissibile e proponibile la domanda di scioglimento della comunione legale, ove, all'atto introduttivo del relativo giudizio, sia ancora pendente la causa di separazione personale, purché il passaggio in giudicato della relativa sentenza intervenga anteriormente alla decisione in primo grado sulla domanda di scioglimento.
Il passaggio in giudicato costituisce, infatti, condizione dell'azione e, pertanto, è sufficiente che tale condizione esista al momento della pronuncia, e non necessariamente a quello della domanda.
In passato la Corte era stata di diverso avviso:
- nel senso della improponibilità della domanda di scioglimento della comunione cfr. Cass. 6 ottobre 2005 n. 19447;
- in generale, nel senso che la domanda non può essere introdotta prima del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione cfr. Cass. 25 marzo 2003 n. 4351.
» clicca qui per TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
stampa
pubblica su facebook
Torna indietro