Quali sono i rimedi esperibili dall’Amministratore di una società a responsabilità limitata in caso di revoca disposta dall'assemblea sociataria?

Nel caso della delibera di revoca dell’Amministratore di s.r.l. la prevalene interpretazione  non ritiene utilmente esperibile il rimedio impugnatorio dinnanzi al Triubnale. La giurisprudenza ha più volte escluso la possibilità di sospendere l’esecuzione della delibera di revoca dell’Amministratore in quanto si tratta di delibera che produce i suoi effetti immediatamente, determinando lo scioglimento del rapporto con l’Amministratore stesso, sicchè non vi è luogo per adottare un provvedimento di sospensione. Cfr sul punto Tribunale di Milano, ord. 28 maggio 2012 e già in precedenza è stato espresso nei seguenti termini: “la delibera assembleare di revoca dell’amministratore, realizzando i suoi effetti in via immediata, non è suscettibile di esecuzione e non può pertanto essere oggetto di sospensione, che non comporterebbe in ogni caso la reimmissione nell’incarico dell’amministratore revocato, poiché gli effetti di tale revoca si sono ormai definitivamente realizzati ed esauriti” (Trib. Milano, 24 aprile 2002; conf. Trib. Milano, 12 gennaio 2001; Trib. Roma, 6 dicembre 2010).

Alla luce dell’indirizzo interpretativo descritto, il rimedio esperibile dall’Amministratore ingiustamente revocato si colloca, quindi, essenzialmente sul piano del risarcimento dei danni.

 

Il terzo comma dell'art. 2378 (dettato in materia di s.p.a., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479ter cod. civ.),  prevede che, nel caso in cui sia impugnata una delibera assembleare, sulla scorta della deduzione di vizi tali da renderla annullabile, può essere contestualmente presentato un ricorso con cui viene chiesta la sospensione dell’esecuzione della delibera stessa.

In viertà di detta disposizione, secondo altri interpreti  l’amministratore è legittimato ad impugnare la relativa delibera dell’Assemblea, nonché a chiedere al Tribunale di disporne, in via cautelare, la sospensione ex art. 2378 cod. civ.

In tal caso il Tribunale decide sull’istanza di sospensiva valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera e quello che subirebbe la Società ove fosse sospesa l’esecuzione della delibera stessa.

 

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