Quando deve ritenersi nullo l'accordo transattivo stipulato dai coniugi in data anteriore al divorzio? - Tribunale Varese 29 marzo 2010
A seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti trovavano un accordo sottoscrivendo una Convezione di transazione.
Tale accordo prevedeva espressamente l’obbligo in capo al marito di ripartire con la moglie un importo proveniente da un’attività lavorativa in Svizzera.
A seguito dell’omesso versamento di quanto previsto, la moglie intentava azione contro l’ex marito.
Il Tribunale di Varese, con sentenza 29 marzo 2010, riteneva l’accordo nullo in quanto l’accordo transattivo stipulato dai coniugi in data anteriore al divorzio, in tanto può ritenersi valido in quanto nel tessuto causale non vada a soggiornare l’intento, esplicito o mascherato, di “condizionare” le future condizioni scolpite nella sentenza di cessazione degli effetti civili
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