Quando intervento della Guardia di Finanza nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio - Cass. n.6685/2010

La determinazione dei redditi reali degli ex coniugi è compito difficile per il giudice.

A tal fine spesso le parti chiedono che vengano disposte le indagini della Guardia di finanza per far luce sulle effettive condizioni economiche.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza in esame, n.6685/2010, ha stabilito che non sempre occorre l'intervento della guardia di finanza per decidere in merito alla modifica delle condizioni di divorzio.

Precisa la Corte al riguardo, che “nel decidere sulla modifica delle condizioni divorzili, il giudice di merito, qualora si trovi nell’impossibilità di motivare la propria decisione per mancanza di elementi utili di valutazione, deve disporre indagini patrimoniali attraverso la Polizia Tributaria ai sensi del richiamato art. 5 comma 9 della Legge 898/70 nel testo novellato dall'art. 10 della Legge n.74 del 1987. Tuttavia qualora sia possibile da parte del giudice, con un apprezzamento di merito incensurabile sede di legittimità, accertare i redditi di ciascun coniuge, sulla base di motivazioni evidenziate, correttamente può essere omesso il ricorso a tale ulteriore strumento di verifica”.

Nella stessa linea interpretativa un’altra sentenza della Cassazione, la n. 14081 del 2009, secondo cui “in tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga raggiunta altrove la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio (ad esempio dai documenti fiscali e le movimentazioni bancarie del coniuge obbligato), può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche”.

 

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