Rapporti di vicinato e distanze fra costruzioni: nel condominio le norme relative ai rapporti di vicinato trovano applicazione soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio - Cass. 21 maggio 2010, n. 12520

Il caso

La fattispecie concreta ha riguardato l’installazione di una tubazione per il passaggio di gas metano tra appartamenti di un edificio condominiale.

La disposizione normativa applicabile è quindi l’articolo 889 c.c., secondo comma, secondo cui “per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas (simili e loro diramazione) deve essere osservata la distanza di almeno un metro dal confine”.

Nei primi due gradi di giudizio era stata affermata la necessità di applicare la distanza prevista dall’art. 889 c.c., sul rilievo della concreta impossibilità di installare altrove la tubazione, conseguente alla particolarità dell’ubicazione degli appartamenti facenti parte del condominio.

I giudici della Suprema Corte hanno confermato tale decisione, ritenendo insufficienti le deduzioni della parte interessata, che si era limitata a sostenere la generica prevalenza delle norme sui beni comuni condominiali rispetto a quelle sulle distanze legali.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, in pratica, la parte avrebbe dovuto contestare espressamente l’affermazione del Tribunale, decisiva al fine di consentire di valutare la compatibilità dell’art. 889 c.c. con la concreta struttura dell’edificio condominiale e stabilire la ragionevolezza o meno della sua applicazione in relazione al caso di specie.

I giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 12520/2010, ribadiscono quindi che in materia condominiale le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art. 889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali

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