Responsabile l'avvocato che fa scadere l'appello mentre erano in corso le trattative - Cass. II^ sezione 13 maggio 2011 n.10686
La Cassazione, II^ sezione 13 maggio 2011 n°10686, ravvisa la responsabilità dell’avvocato nel caso in cui risulta documentalmente provato: 1) che al medesimo fosse stato conferito mandato ad impugnare la sentenza di primo grado; 2) che detto incarico, non revocato, era compatibile con quello successivo, conferito ad altro legale e limitato per il raggiungimento di un accordo transattivo; 3) che, indipendentemente dalla mancata rinunzia alla solidarietà, la negligenza del legale si era concretata nel non aver seguito, con la dovuta attenzione e diligenza la trattativa (di cui era a conoscenza), e nel non aver considerato che solo il perfezionamento della transazione avrebbe potuto evitare la proposizione del gravame.
Pertanto “la mancata sottoscrizione della bozza di transazione non è stata determinata dall’intransigenza delle controparti ma esclusivamente dal fatto che queste ultime, in conseguenza della mancata proposizione dell’appello, si sono trovate in una insperata posizione di forza data dal passaggio in giudicato del provvedimento di primo grado, sicuramente più vantaggioso rispetto all’accordo transattivo”.
il legale, pur non avendo la certezza che tale accordo fosse perfezionato e confidando incautamente nella sua conclusione, con la sua inerzia ha pregiudicato definitivamente le possibilità di comporre la vertenza in maniera più favorevole al suo assistito.
Nella fattispecie, inoltre, non risulta fornita dall’avvocato la prova del diritto di recesso ma, addirittura, detta prova risultava esclusa in base al comportamento attivo dell’avvocato durante le trattative di bonario componimento.
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