Responsabilità civile: il commercialista che sbaglia la dichiarazione dei redditi paga metà delle sanzioni - Cass. 26 aprile 2010 n°9916
La terza sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza 26 aprile 2010 n°9916 mette un punto fermo sull’annosa questione della responsabilità fiscale dei professionisti nello svolgimento delle proprie mansioni.
Se la dichiarazione dei redditi fa difetto nella documentazione di alcune spese, il commercialista è tenuto a risarcire il cliente la metà delle sanzioni inflitte dal fisco a seguito dell’accertamento, a prescindere dal fatto che i comportamenti fossero concordati con quest'ultimo.
La colpa del commercialista, secondo la Corte, è stata quella di avere presentato nella dichiarazione dei redditi stilata per conto del proprio cliente dei costi non documentati oltre a costi non imputabili al periodo al quale si riferiva la denuncia dei redditi. Inoltre era stata operata una detrazione Ilor per l’ammontare massimo dell’anno, benché il contribuente avesse operato in qualità di imprenditore individuale solo per alcuni mesi dell’anno in questione.
Secondo i giudici, con il suo comportamento, il professionista non ha rispettato gli obblighi di correttezza e lealtà professionale previsti dalla normativa vigente e dal codice di deontologia professionale.
Nella motivaziona, il Giudice di legittimità ha spiegato che costituisce preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione. Pertanto, il professionista è tenuto a “escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione”.
La sentenza, infine, stabilisce che, al fine della responsabilità fiscale del professionista, non ha alcuna rilevanza il fatto che il cliente tenga la propria contabilità in modo ordinato o disordinato.
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