Revocabile il decreto che stabilisce lo stato di abbandono e l'adottabilità di un minore - Cass. 26 aprile 2010 n. 9958
L’art. 8 della legge n. 184/1983, come modificato dalla legge n. 149/2001, al primo comma stabilisce che: «Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio».
Lo stato di adottabilità è, quindi, una speciale condizione giuridica del minore che si trova privo di una propria famiglia, in quanto essa era o del tutto inesistente o assolutamente inadeguata.
Lo stato di adottabilità è, quindi, una speciale condizione giuridica del minore che si trova privo di una propria famiglia, in quanto essa era o del tutto inesistente o assolutamente inadeguata.
Il suo fine è quello rendere possibile l’inserimento del minore in una famiglia adottiva.
E’ quindi di una condizione temporanea, che cessa con il raggiunto scopo, e cioè l’adozione del minore da parte di una coppia scelta dal Tribunale per i minorenni.
In base all’art. 21 della legge sull’adozione, se, dopo che la sentenza che ha dichiarato l’adottabilità è divenuta definitiva, si sono verificate circostanze che hanno fatto venire meno lo stato di abbandono, allora è possibile la revoca dello stato di adottabilità.
La revoca è pronunciata dal Tribunale per i minorenni su richiesta del pubblico ministero o dei genitori, sempre che sia accertato l’interesse del minore alla ricostruzione del legame con i genitori.
La revoca si fonda su due presupposti costituiti: 1) dall’interesse del minore; 2) dal venir meno dello stato di abbandono.
Tuttavia la presenza di una clausola generale lascia al giudice e all’interprete una valutazione più adatta alle diverse realtà e alle condizioni personali, sociali e ambientali del singolo caso che a loro si presenta.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale per i Minorenni nel 2008 aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore.
Successivamente la madre aveva provveduto a riconoscere il figlio e si era attivata giudizialmente per ottenere la revoca del decreto di adottabilità.
Le istanze della madre venivano rigettate dai giudici di merito sulla considerazione del fatto che se anche la donna aveva, in un secondo momento, riconosciuto il figlio, mostrava distacco emotivo per la vicenda per la preoccupazione che il compagno attuale, non accettasse in famiglia il minore, il quale nel frattempo rispondeva positivamente ad una collocazione in affidamento preadottivo.
Per le Corti di merito, in sostanza, poiché presupposto della revoca del decreto di adottabilità è il venir meno dello stato di abbandono, quest’ultimo presupposto viene cancellato solo con un atteggiamento di profondo affetto e di dedizione da parte dei genitori.
In particolare, la Corte di Appello aveva respinto il reclamo presentato dalla ricorrente sulla base di una relazione medica, elaborata successivamente al riconoscimento del figlio minore, la quale evidenziava una confusione della donna in ordine alle proprie scelte nonché di un’audizione in udienza dinanzi ai giudici dove la stessa era parsa distaccata.
Tuttavia nessuna consulenza specialistica sulla donna era stata mai espletata.
La scelta del legislatore del 1983 è stata quella di non definire in maniera precisa e circostanziata quale sia la condizione del minore che si trova in uno stato di abbandono.
La scelta del legislatore del 1983 è stata quella di non definire in maniera precisa e circostanziata quale sia la condizione del minore che si trova in uno stato di abbandono.
Entrando nel merito della vicenda, la Corte di cassazione, con sentenza 26 aprile 2010 n. 9958, ha accolto uno dei motivi di ricorso presentato da una madre per la revoca del decreto di adottabilità di suo figlio, decreto emanato dopo lo stato di abbandono avvenuto per il mancato riconoscimento conseguente alla nascita del bambino.
Secondo il Giudice di legittimità:
1) sussiste certamente l’interesse del minore a vivere con la sua famiglia di origine poiché lo stato di adottabilità costituisce solo l’extrema ratio;
2) quanto alla valutazione dello stato di abbandono, sussiste indubbiamente un interesse della madre naturale a sviluppare un rapporto nei confronti del figlio, anche se quest’ultima in un primo momento se ne era disinteressata. Tale interesse deve essere tutelato attraverso un coinvolgimento della madre nelle procedure giudiziarie, dando valenza e risalto al profilo affettivo, a valutando la capacità genitoriale, non sulla base di un giudizio generico, ma al termine di una fase istruttoria nella quale vi deve essere, quanto meno, una consulenza tecnica specialistica.
Se non si segue questa strada il rischio, secondo il ragionamento dei giudici di legittimità, è quello di ricorrere a generiche presunzioni ignorando l’esistenza di fonti non nazionali che rilevano la necessità di coinvolgere in tali procedimenti la figura materna
Nota bene:
- la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infatti, con sentenza del 13 gennaio 2009, Todorova c/ Italia, ha ritenuto che la decisione di adottabilità presa da Tribunale dei minorenni, emessa senza aver prima sentito la madre nonostante essa avesse manifestato la volontà di essere sentita da giudice per il suo eventuale consenso, viola l’art. 8 della CEDU;
- la Corte costituzionale peraltro, con le note sentenze n. 348 e 349 del 2007, ha chiarito il rapporto tra Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo (CEDU) e l’ordinamento italiano alla luce del nuovo articolo 117, comma 1, Cost., per cui le sentenze di Strasburgo sono destinate ad acquisire un sempre maggiore rilievo in ambito nazionale.
Nella pronuncia in commento, queste sono le coordinate seguite correttamente dai giudici, nell’ottica di un’interpretazione sistematica che deve sempre alimentare l’interprete nella prospettiva di superare una visione statocentrica.
Per i giudici di legittimità, in conclusione sussiste una violazione della norma convenzionale sulla ricerca e sulla valutazione della prova che sia venuta meno la situazione di abbandono del minore di cui all’art. 21 della legge sull’adozione.
Pertanto, grazie a questo “error in procedendo”, la madre potrà avere una seconda chance nella sua lotta per la revoca della dichiarazione di adottabilità.
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