Revocabile l'assegnazione della casa familiare in favore della banca: Tribunale di Venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave (2010)
Secondo la condivisibile decisione del Tribunale di San Donà Di Piave:
- la revocatoria dell'assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione consensuale dei coniugi, è, in sostanza, un atto dispositivo che può essere addirittura preordinato a pregiudicare il soddisfacimento del credito (ciò concreta il requisito di cui all’art. 2901 n. 1 c.c. anche se detto fine non fosse l’unico).
- Pertanto gli accordi della separazione consensuale, pur se omologati dal Tribunale, sono, quantomeno nel caso di bene in comproprietà e di debiti paritari dei coniugi, suscettibili di revocatoria non solo nella parte in cui essi contengano cessione di beni fra coniugi (giurisprudenza costante) ma anche nella parte in cui stabiliscono l’assegnazione della casa coniugale.
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