Riconosciuto allo studente che non lavora il danno da ridotta capacità lavorativa - Cassazione sez. III 30 novembre 2011 n. 25571
Una studentessa universitaria rimane coinvolta in un incidente stradale. All'epoca la ragazza era priva di una propria attività lavorativa produttiva di reddito. Mentre i giudici di primo grado accordavano il risarcimento dei danni da ridotta capacità lavorativa, la Corte d'Appello negava tale risarcibilità, sul presupposto che la donna, non svolgendo alcuna attività lavorativa, non poteva essere titolare di un diritto al risarcimento che tale attività, necessariamente, presupponeva essere sussistente.
Di diverso avviso la III Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza 30 novembre 2011, n°25571), secondo cui, "fermo il principio di diritto, secondo cui il danno patrimoniale de quo deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza, di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica, di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (così Cass. n. 10074/2010), e fermo restando che la prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3^, 14/12/2004, n. 23291), si deve sottolineare che, ove occorra valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o che si stanno portando a termine (in tal senso, tra le varie cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678)".
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