Tempestività della domanda riconvenzionale nel caso di differimento dell'udienza di comparizione ex art.168 bis 4 comma c.p.c. - Tribunale di Roma 10 marzo 2011
Qualora l'udienza di prima comparizione in atto di citazione venga differita d'ufficio - ai sensi dell'art. 168 bis 4 comma c.p.c., detto automatico spostamentonon incide sul computo del termine a comparire che resta ancorato al giorno dell'udienza originariamente fissata (art. 70 d.a.c.p.c.).
In proposito Cass. Sez. I, 26.3.2008, n. 17032 si è così espressa "il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168-bis, quato comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale ...soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore".
Conseguentemente deve ritenersi inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cp.c.
Discende da quanto detto che le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta diventano tardive (e quindi inammissibili) qualora quest'ultima si costituisca successivamente al termine di decadenza cui alla'rt 166 c.p.c.
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