Rimborso delle spese urgenti sostenute del condomino in favore dei beni comuni - Cass. 15 giugno 2010 n°14441
Dispone l’art. 1134 c.c., il condomino che sostiene spese per interventi di conservazione della cosa comune senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto ad alcun rimborso, salvo che si tratti di spese urgenti.
La prova dell’asserita urgenza delle spese grava sullo stesso condomino e consiste, secondo i Giudici di legittimità, nella dimostrazione della necessità di eseguire gli interventi per conservare la cosa comune urgentemente e senza ritardo e, quindi, senza poter previamente avvertire l’amministratore o gli altri condomini.
Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e congrua motivazione.
Nel caso di specie,
» clicca qui per TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
pubblica su facebook

