Risarcibile il danno esistenziale subito dal figlio naturale a causa del mancato riconoscimento - Tribunale di Roma, 1^ sezione, 14 ottobre 2011

Due sorelle, di mezz'età, citano in giudizio il loro presunto padre naturale davanti al Tribunale di Roma, chiedendo: - l'accertamento giudiziale di paternità; - la condanna del genitore naturale al pagamento di somme a titolo di mantenimento arretrato mai corrisposto; - un assegno di natura alimentare per il futuro; - il risarcimento del danno morale patito in relazione al mancato riconoscimento da parte del genitore.

Il tribunale, 1^ sezione, sentenza 14 ottobre 2011, accertata la paternità biologica; - dichiara il convenuto padre naturale delle due sorelle; - respinge sia la domanda di mantenimento pregresso che la domanda di assegno alimentare per il futuro sul presupposto, quanto alla prima, che le donne non avevano titolo essendo state mantenute dalla madre e dalla nonna e poi da una comunità  che le aveva ospitate per molti anni e, quanto alla seconda, che non fosse stata da loro provata l'impossibilità  di trovare un'occupazione confacente; accoglie, invece, la domanda di risarcimento del danno morale originato dalla sofferenza patita per la privazione della figura genitoriale.

 

 Per leggere il testo della sentenza

 

 

Precedenti utili:

-Tribunale di Trani 27 settembre 2007, secondo cui è ammissibile la domanda di risarcimento del danno esistenziale conseguente al mancato riconoscimento del figlio naturale ma la rigetta per mancanza di prova;

-Tribunale di Venezia 18 aprile 2006, secondo cui è fonte di responsabilità  extracontrattuale il comportamento di un genitore che venendo meno ai propri obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, abbia scelto di non riconoscere il bambino e non abbia provveduto in alcun modo al suo mantenimento;

-Tribunale di Modena 12 settembre 2006, secondo cui la condotta del padre che non abbia riconosciuto il figlio naturale e si sia rifiutato di adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione, è contraria agli artt. 147, 148 e 261 c.c. , e causa un danno esistenziale al figlio naturale e alla madre che, nel caso di specie, si manifesta, per la donna, sul piano delle relazioni sociali, per il figlio, nelle ripercussioni sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderato e trattato come figlio. Il diritto al risarcimento del danno da essi subito, nonchè il diritto della madre al rimborso pro quota delle spese effettuate per il mantenimento del figlio naturale, può essere tutelato attraverso il sequestro conservativo autorizzato sui beni del padre e sulle somme e cose al medesimo dovute.

 

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