Risarcimento danno e fondo di garanzia per le vittime della strada - Cassazione, Sez. 3, sentenza 13 luglio 2011 n. 15367

Secondo la Corte di  Cassazione, Sez. 3, sentenza 13 luglio 2011 n. 15367, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.

 

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza 13 luglio 2011 n. 15367

FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato P. Rosaria conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Barra la Compagnia Generali Assicurazioni per sentirla condannare, nella qualità di impresa designata per il risarcimento dei sinistri a carico del F.G.V.S., al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente verificatosi il 5.2.2000, allorché la stessa era stata investita da un motociclo, il cui conducente era rimasto sconosciuto per essersi dato alla fuga. Si costituiva la Compagnia Generali Ass.ni contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Istruita la causa con prove testimoniali e C.T.U., il Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda perché il danneggiato non aveva fornito la prova che le indagini dirette all'individuazione del responsabile avevano dato esito negativo e che, quindi l'instaurato procedimento penale era stato definito con decreto di archiviazione per essere rimasto ignoto l'autore del reato. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Pi.. avanti al Tribunale di Napoli che con sentenza n. 289/05 del 9.12/04.12.1.05 rigettava il gravame. Ricorre per Cassazione Pi.. Rosaria con due motivi. Resiste l'intimata con controricorso.

DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente, denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969/990, art. 19, lett. A9, degli artt. 2697, 2727 e segg. c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per carente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alle risultanze delle deposizioni testimoniali costituenti punto decisivo della controversia. 2. Entrambi i riferiti motivi sono insuscettibili di accoglimento. Va richiamato, in premessa quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. A,) ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse (Cass., 8.3.1990, n. 1860). Deve osservarsi inoltre che il legislatore ha inteso predisporre tutti gli strumenti idonei ad identificare ed a perseguire penalmente colui che pone in essere condotte obiettivamente lesive della sicurezza della circolazione stradale e, svincolando tale attività dalla mera volontà del danneggiato, ha rimarcato gli aspetti pubblicistici di cui è permeata la materia. Proprio la natura pubblicistica impone al danneggiato una condotta "diligente" mediante formale denuncia oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi alla denunzia o referto è tenuto. Tale adempimento, da considerarsi indispensabile anche in vista delle sanzioni erogabili per il caso di falsa denunzia, non è stato, viceversa, nella specie, ritenuto provato dal Tribunale. E ciò sulla base di una esauriente motivata valutazione delle risultanze istruttorie, non suscettibile, in questa sede, del riesame, nel merito, che la ricorrente sostanzialmente pretende. Dal che appunto la reiezione del ricorso.

3. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

 

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