Risarcimento del danno non patrimoniale in capo ai prossimi congiunti della vittima - Cass. civ. Sez. III, 5 ottobre 2010, n. 20667
Il fatto illecito costituente reato determina il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in capo ai prossimi congiunti della vittima, da accertarsi avuto riguardo al caso concreto, in relazione alla particolare situazione affettiva con la vittima medesima, a ciò non ostando il disposto normativo di cui all'art. 1223 c.c., in quanto anche tale fattispecie di danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione dei congiunti ad agire iure proprio contro il responsabile del fatto dannoso. Ciò rilevato la liquidazione del danno in oggetto ben può avvenire in via equitativa, con una valutazione complessiva del pregiudizio di carattere non patrimoniale, all'uopo ricorrendo a presunzioni sulla base di elementi obiettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari. (In tal senso deve andare esente da censure l'impugnata decisione nella parte in cui, provvedendo alla liquidazione del danno richiesto, ha utilizzato criteri equitativi e valutato le peculiarità del caso concreto, avuto particolare riguardo al rapporto affettivo tra i genitori ed il piccolo ed alla gravità delle lesioni riportate dal minore alla nascita, con esiti di invalidità permanente di grave entità)
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