Rischia una condanna penale il genitore affidatario che non comunica all'altro genitore nè il nuovo indirizzo di casa, né il numero di telefono per rintracciare i figli - Cass. 16 settembre 2010 n. 33719

La Corte di Cassazione, con sentenza 16 settembre 2010 n. 33719, confermando le decisioni di primo e secondo grado ha stabilito che integra reato il comportamento  “omissivo”del genitore affidatario, che non comunica all’altro genitore residenza e/o numero di telefono dei figli, perché impedisce il completo esercizio del diritto di visita andando ad incidere sulla serenità del rapporto genitoriale.

E’ infatti “indubbio che la condotta tenuta dalla (donna) si è sostanzialmente risolta nell´elusione dell´esecuzione del provvedimento giudiziale concernente l´affidamento dei figli minori e, in particolare, il diritto di visita da parte del genitore non affidatario. L´elusione, in questo specifico settore, può sostanziarsi in un qualsiasi comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, posto che deve esaltarsi la polarizzazione della tutela attorno all´interesse all´osservanza del provvedimento (cfr. Cass. sez. VVI 10/6/2004 n. 37118; sez. VI 11/6/2009 n. 32846)”.

La corte ha così concluso: “non può farsi carico al soggetto passivo di non essersi attivato, pur avendone l´astratta possibilità, per individuare, di volta in volta, il luogo di residenza della moglie separata, gravando su quest´ultima l´obbligo di comunicare i suoi spostamenti al padre dei suoi figli minori, onde porlo nella condizione più agevole per esercitare le sue prerogative genitoriali”.

La condotta della madre, infine, non è scriminata dalla circostanza che il (marito) si sarebbe sottratto al suo obbligo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli minori, non sussistendo “un rapporto di sinallagmaticità tra il diritto di visita del genitore non affidatario e il dovere del medesimo di fornire i necessari mezzi di sussistenza”.

 

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