Riscossione più veloce per gli avvocati antistatari: attivabile la procedura per la correzione degli errori materiali - Cass. S.U. 7 luglio 2010 n. 16037
Gli avvocati che non vedano accolta da parte del giudice la richiesta di distrarre a proprio favore una quota delle somme assegnate, affinché sia saldato l'onorario non riscosso o siano rimborsate le spese anticipate, non dovrà impugnare la decisione secondo le ordinarie vie, ma potrà più speditamente attivare la procedura per la correzione degli errori materiali. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione con sentenza 7 luglio 2010 n. 16037.
L'articolo 93 del Codice di procedura civile riconosce all'avvocato la facoltà di chiedere che il giudice, nella stessa sentenza con cui condanna la controparte al pagamento delle spese processuali, "distragga" una parte delle somme a suo favore.
Ma non è previsto nulla sul rimedio processuale attivabile in caso di omessa pronuncia.
Si erano sviluppate due differenti interpretazioni che ora le Sezioni unite hanno composto, salvaguardando il principio di ragionevole durata dei processi e garantendo al legale l'ottenimento più celere di un titolo esecutivo.
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