Risolto il contrasto di giurisprudenza sul tema del deposito del contratto collettivo: l'onere è quello di depositare il testo integrale dei contratti collettivi: Cass. S.U. 23 settembre 2010, n. 20075
I giudici delle Sezioni Unite della Cassazione civile, con la sentenza 23 settembre 2010, n. 20075 hanno precisato, risolvendo l’esistente conflitto di giurisprudenza, che è necessaria la produzione del testo integrale del contratto collettivo e non per estratto delle singole clausole impugnate, a pena di improcedibilità.
Si legge nella motivazione della sentenza che «l'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente (principale o incidentale) a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nel senso che, allorché il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 420 bis c.p.c. (disposizione inserita nel codice di rito dall'art. 18, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2, D.Lgs. n. 40/2006 cit.) il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni».
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