Risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e valutazione della gravità dell'inadempimento - Cassazione Civile, Sez. II, 14 Dicembre 2011, n. 26842

 

Nel caso esaminato da Cassazione Civile, Sez. II, 14 Dicembre 2011, n°26842:

- un preliminare prevedeva espressamente che la ripartizione degli spazi interni dell’immobile oggetto del contratto dovesse avvenire sulla base del progetto presentato dal promissario acquirente;

- l’elaborato fatto pervenire al promittente venditore prevedeva che una parte del fabbricato fosse adibito a garage ed una parte ad altro uso;

- questo era però in contrasto con il progetto approvato dal Comune, che prevedeva la sola destinazione a garage, circostanza ben nota all’ingegnere.

Ad essere inadempiente era dunque il promissario acquirente che non aveva prestato la cooperazione necessaria per consentire l’adempimento della controparte.

Cioè a dire, se una parte non presta la cooperazione necessaria per l’esecuzione di un contratto preliminare, non può lamentare l’inadempimento contrattuale dell’altra.

Del resto, la promittente venditrice non avrebbe potuto consegnare l’immobile senza la ripartizione degli spazi, perché ciò avrebbe comportato la consegna di un bene diverso o comunque non corrispondente al valore e al prezzo pattuito.

 

In ogni caso la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

 

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