Scioglimento della comunione legale - L'obbligo di restituzione di cui all'art. 192, 3 comma, c.c. nell'ambito del giudizio di divisione - Tribunale di Rovigo 14 febbraio 2011

Ai sensi dell’art. 192, 3 comma c.c. “Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”.  
Chiarisce il Tribunale di Rovigo, con sentenza 14 febbraio 2011, che la previsione di cui all'art. 192 comma 3 c.c. deve intendersi in senso restrittivo, e si riferisce sostanzialmente al denaro personale pervenuto al coniuge per cause diverse (anche dalla vendita di un bene personale). Non rilevano, quindi, versamenti e/o pagamenti di provvista di cui non si offra prova della provenienza. In tal caso l’onere di provare il carattere personale delle somme usate a favore dei beni comuni è ovviamente a carico di chi ne pretende la restituzione.

I Nota bene:
Sul punto Cass. n. 2354/05,  Cass. n.10895/05 e più recentemente App. Catania 7 gennaio 2008 chiariscono che il coniuge ha diritto, in sede di divisione del patrimonio comune, alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, ma non il diritto alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione. Infatti, per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni, questi ultimi restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale e quindi all'inderogabile principio dell' art. 194 1° comma c.c., secondo cui in sede di divisione, l'attivo ed il passivo devono essere divisi in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione.

L’art 177 c.c. stabilisce che costituiscono oggetto della comunione gli acquisiti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (lettera a), i frutti di beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (lettera b), i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione non siano stati consumati (lettera c).
Vengono quindi esclusi dalla nozione di patrimonio personale i redditi individuali di cui alle lettere b (frutti) e c (proventi dell’attività separata) dell’art. 177 c.c.; e ciò non tanto perché detti cespiti sono destinati alla comunione de residuo, che si forma all’atto dello scioglimento della comunione legale, quanto piuttosto perché, se sono stati destinati ad acquisti in costanza di matrimonio, detti acquisti sono caduti automaticamente in comunione per effetto della norma speciale predisposta dall’art. 177, lett. a) c.c.. Ritenere diversamente significherebbe invero negare l’obbligo di solidarietà tra coniugi e vanificare la ratio della comunione legale.

II Nota bene:
E’ discussa in giurisprudenza l’esclusione dal campo di applicazione dell’art. 192, 3 comma, c.c.  delle somme ricavate dalla vendita di beni definibili personali, impiegate in seguito per acquistare altri beni:
- prima tesi: il bene acquistato col provento della vendita di un bene personale cade in comunione, per effetto della non attivazione della formalità di cui all’art. 179, lett. f) c. c. e di quella di cui al 2° comma della stessa norma. Né è possibile arrivare al rimborso della somma investita nell’acquisto o del controvalore del bene, altrimenti il carattere comune del cespite acquistato verrebbe affermato da un lato, ma negato dall’altro, ponendo nel nulla i meccanismi dell’art. 179 c.c. (Trib. Catania 21 aprile 1997, in Fam. Dir., 1988, 321; Trib. Milano 19.11.1993);
- seconda tesi: il coniuge può richiedere la restituzione, solo se sussisteva un accordo, quantomeno tacito, con l’altro coniuge, in modo tale da poter presumere che si trattasse di mera anticipazione (in quanto tale soggetta a restituzione) e non di donazione indiretta (Trib. Bergamo, 18 marzo 1982);
- terza ed opposta tesi: nel meccanismo di restituzione di cui all’art. 192 3° comma c.c. rientrano anche i beni acquistati con le somme ricavate dalla vendita di beni personali, o, quantomeno, le somme usate per l’acquisto, pena disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente uguali. Quindi il coniuge che ha acquistato un bene col ricavato della vendita di un cespite personale non ha solo una pretesa alla restituzione dell’incremento subito dal patrimonio comune, ma un vero e proprio diritto alla restituzione appunto delle somme impiegate in favore di esso (Ieva, L’ambito applicativo dell’art. 192, 3° comma, in Riv. Not., 1984, 253 e segg.)

III Nota bene:
Secondo Cass n. 3141/92 (Giur. It., 1992, I, 1, 2140) sussiste in favore del coniuge un vero e proprio diritto di credito.
Secondo Cass. n.10895/05 detto credito è di natura nominalistica (art. 1277c.c.), in quanto determinato nel suo ammontare all'atto della divisione. Come tale, esso produce interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c., fatto salvo il diritto alla rivalutazione monetaria in caso di prova del sofferto maggior danno rispetto a quello dai medesimi coperto.

IV Nota bene:
In tema di comunione legale fra coniugi, i rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell'amministrazione dei beni comuni (nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale), si effettuano solo al momento della divisione dei predetti beni che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge amministratore dei beni comuni amministra i beni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle relative rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza. Ciò trova conferma nell’art. 192, 4 comma c.c., secondo cui i rimborsi e le restituzioni possono avvenire in un momento anteriore a quello suindicato, dietro autorizzazione del giudice, ma solo a favore della comunione e, quindi, con il vincolo di destinazione delle somme relative al mantenimento della famiglia e all'istruzione e all'educazione dei figli (Trib. Monza Sent., 11/03/2009).

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