scioglimento della comunione legale e divisione dei beni comuni fruttiferi - Cass. 24 maggio 2005 n. 10896

Intervenuto lo scioglimento della comunione legale per effetto della separazione dei coniugi, ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli articoli 192 e 194 del Cc. Ne deriva, pertanto, che quello dei coniugi rimasto nel possesso esclusivo di beni fruttiferi già appartenuti alla comunione deve intendersi tenuto al pagamento pro quota verso l'altro coniuge del corrispettivo di tale godimento, secondo le regole generali. Il credito relativo (alla quota dei frutti civili prodotti o producibili dal bene rimasto nella disponibilità esclusiva del singolo coniuge) sorge, peraltro, non dalla data in cui è stata pronunciata la separazione tra i coniugi (con conseguente cessazione del regime legale), né da quella in cui tali somme vengono richieste ma da quella (eventualmente diversa e anteriore) in cui è stata formulata domanda divisione dei beni comuni.
 

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Il bene entra in comunione legale solo se il coniuge, socio di una cooperativa edilizia, acquista la titolarità dell'alloggio dopo il matrimonio - Cassazione, Seconda Sezione, 26 luglio 2011 n. 16305

Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento del figlio si devono considerare molteplici fattori, acquisto di minicar compreso, non solo il reddito - Cassazione, sez. I^, 14 luglio 2011 n. 15566

Convivenza con un nuovo patner, conseguente revoca o riduzione del contributo per il mantenimento del coniuge - Tribunale di Varese ordinanza 26 novembre 2010

Il mantenimento dei figli è assolto dal genitore, non convivente con i figli e dotato di eseguo reddito, mediante la mera ospitalità data ai figli in occasione delle loro visite - Cassazione, sezione I Civile, sentenza 14 luglio 2011 n. 15565

Si al mantenimento e alle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne studente universitario, anche se il padre è formalmente disoccupato - Corte Appello Roma 6 aprile 2011

Il Tribunale per i Minorenni di Roma e la scelta della scuola del figlio minore - decreto 27 giugno 2011

Valida in Italia la sentenza di divorzio, pronunciata da un Tribunale estero, anche se prescinde dalla preventiva separazione dei coniugi

La casa utilizzata nel corso delle vacanze non può considerarsi residenza familiare e, quindi, non può essere assegnata in sede di separazione a uno dei due genitori - Corte di Cassazione, I sezione, 4 luglio 2011 n. 14553

Su affido e mantenimento dei figli decide il Giudice del divorzio, non ostante la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (pronunciata nel corso del giudizio di divorzio) - Cass. I sezione 14 luglio 2011 n.15558

Nonni, zii e diritto di visita ai nipoti minori: Tribunale per i minorenni di Milano decreto 25 marzo 2011