scioglimento della comunione legale e divisione dei beni comuni fruttiferi - Cass. 24 maggio 2005 n. 10896
Intervenuto lo scioglimento della comunione legale per effetto della separazione dei coniugi, ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli articoli 192 e 194 del Cc. Ne deriva, pertanto, che quello dei coniugi rimasto nel possesso esclusivo di beni fruttiferi già appartenuti alla comunione deve intendersi tenuto al pagamento pro quota verso l'altro coniuge del corrispettivo di tale godimento, secondo le regole generali. Il credito relativo (alla quota dei frutti civili prodotti o producibili dal bene rimasto nella disponibilità esclusiva del singolo coniuge) sorge, peraltro, non dalla data in cui è stata pronunciata la separazione tra i coniugi (con conseguente cessazione del regime legale), né da quella in cui tali somme vengono richieste ma da quella (eventualmente diversa e anteriore) in cui è stata formulata domanda divisione dei beni comuni.
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