Se e in che limiti è rilevabile di ufficio la nullità del contratto - Cass. ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011 n° 25151

La prima Sezione civile ha rinvenuto un contrasto di orientamenti, consapevole ma non ancora composto, sulla questione se sia ammesso il rilievo officioso della nullità del contratto soltanto quando sia stata formulata la domanda di esatto adempimento, oppure anche allorché sia stata proposta la domanda di risoluzione, annullamento o rescissione del contratto. Per questa ragione, essa ha disposto la rimessione degli atti al primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite

Ordinanza interlocutoria n. 25151 del 28/11/2011

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