Se i genitori separati decidono di vendere la casa familiare comprata in comunione legale, il figlio maggiorenne non può vantare un autonomo diritto di abitazione nella casa - Cassazione 4 novembre 2010, n. 22500

La Corte di Cassazione, con sentenza 4 novembre 2010, n. 22500 precisa che se i genitori separati decidono di vendere la casa coniugale acquistata in comunione legale, il figlio maggiorenne, che nel frattempo non vive più con la madre: - non può accampare un autonomo diritto di abitazione nell’immobile;- sbaglia nel sostenere che l’assegnazione della casa coniugale a tutela della prole ex art. 155, comma 4, c.c. sarebbe incompatibile la procura ad alienare il bene conferita dal padre alla madre; né tanto meno ha diritto di ottenere la condanna dei genitori al risarcimento dei danni.

Fa bene quindi bene il giudice non soltanto a escludere l’intervento del figlio ma, parimenti, a far cancellare la trascrizione del diritto di abitazione effettuata (anche) da quest’ultimo. L’ipotesi che la prole sia titolare di un diritto di abitazione autonomo da quello dell’assegnatario dell’immobile va esclusa in base sia al regime legale dell’assegnazione della casa coniugale sia al contenuto dell’atto di separazione. Anche la trascrizione del verbale omologato vale ad impedire l’intervento in appello del figlio, in quanto l’atto di separazione trascritto risulta di per sé opponibile ai terzi acquirenti del cespite.

 

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