Se il giudice dichiara la paternità giudiziale, la madre può ottenere la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e al mantenimento pregresso e futuro - Cass. 14 luglio 2010, n. 16551

Il Tribunale per i Minorenni, dichiarando la giudiziale paternità di un padre, lo ha condannato a versare alla madre un assegno mensile per il mantenimento della figlia, nonché di una cospicua somma a titolo di rimborso delle pregresse spese di mantenimento, rigettando la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla madre.

La sentenza emessa dal giudice di prime cure veniva impugnata da entrambi i genitori.

L’adita Corte d’appello:

-   rigettava l’appello principale proposto dal padre in ordine alle statuizioni economiche;

-   accoglieva, invece, quello incidentale, proposto dalla madre,  condannando il padre a versare l’importo di €  25.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore.

Il padre naturale ricorreva allora in Cassazione, lamentando che la madre della bimba non era legittimata ad una tale richiesta, e, quindi, la violazione degli articoli  99 e 100 del codice di rito.

La Cassazione, con sentenza 14 luglio 2010 n°16551 – oggetto di esame, respinge  le richieste del ricorrete, spiegando, anche se succintamente, che nel caso in esame la domanda principale (dichiarazione giudiziale di paternità) era stata proposta dalla madre, nell'interesse della minore, e dunque essa ben poteva richiedere, ancora nell’interesse di questa, la condanna del genitore dichiarato al risarcimento del danno.

Quindi  non solo il mantenimento, pregresso e futuro, ma anche i danni.

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