Se il tombino sporge, manca il segnale di pericolo per "lavori in corso, e il pedone cade sulla strada dissestata, il Comune deve risarcire l'infortunato - Cassazione civile 18 novembre 2010, n. 23277
Cassazione civile 18 novembre 2010, n. 23277
Nel caso in esame il giudice del merito afferma che il pericolo costituito da un chiusino sporgente non fosse visibile né prevedibile al pedone e, conseguentemente, condanna il Comune al risarcimento del danno.
Per la decisione detta decisione è ben motivata.
Affermano gli “ermellini” che, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano (art. 2043 c.c.);
- spetta al pedone che si infortuna a causa di un tombino sporgente dimostrare “l’anomalia” della cosa (cioè che il tombino fosse instabile), circostanza che di per sé va considerata sufficiente a configurare la condotta colposa della pubblica amministrazione;
- mentre quest’ultima dal canto suo, ha due opzioni per dare la prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità: 1) o comprovare che il pedone sia stato in condizione di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia; 2) o comprovare l’impossibilità, da parte sua, di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Anche Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Peraltro anche la Consulta - ha mostrato di condividere gli approdi della giurisprudenza di legittimità, fugando ogni dubbio di incostituzionalità sugli articoli 2051, 2043 e 1227 Cc (Corte costituzionale 156/99).
È inutile, infine, tentare di scaricare la colpa sull’infortunata, che secondo l’amministrazione avrebbe dovuto camminare dall’altro lato della via: senza la recinzione dell’area interessata dai lavori né l’opportuno segnale stradale il tombino instabile costituiva un pericolo occulto; vale il principio per cui l’utente della strada si aspetta che la superficie del fondo sia regolare: il passante, insomma, può ben circolare indifferentemente su un marciapiede o sull’altro.
Al Comune non resta quindi che pagare le spese di giudizio
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