Se la conduttrice subisce il fenomeno dell'umidità nel seminterrato, può agire solo per la risoluzione del contratto e per la riduzione del canone, non anche per il risarcimento del danno - Cassazione, Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12712

L’obbligo del locatore – osserva la Cassazione  – di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato di cui all’art. 1576 c.c., ha per oggetto gli inconvenienti eliminabili nell’ambito di opere di manutenzione.

Qualora vengano in rilievo alterazioni non attinenti allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile locato, bensì incidenti sulla composizione, costruzione o funzionalità strutturale, il conduttore non è affatto legittimato ad agire in giudizio per ottenere dal locatore l'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1576 c.c., né a effettuare direttamente le riparazioni del caso ai sensi dell'art. 1577 c.c. comma 2.

Il locatario, infatti, può soltanto richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, ai sensi dell'art. 1578 c.c. L'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato, di cui all'art. 1576 c.c., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell'ambito di opere di manutenzione. Pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti o deterioramenti rilevanti (nella specie il fenomeno dell'umidità nel seminterrato) rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle disposizioni dettate dagli art. 1578 e 1581 c.c. per i vizi della cosa locata.

Sfugge quindi a qualsiasi censura la sentenza della Corte d’appello per la quale la conduttrice avrebbe potuto agire esclusivamente per la risoluzione del contratto o per la riduzione del canone

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