Sempre sul danno non patrimoniale: sì all'applicazione delle tabelle milanesi ma con ristoro anche degli aspetti esistenziali del danno Cassazione Sezione III 30 giugno 2011 n. 14402
La Cassazione, Sezione III, con sentenza 30 giugno 2011 n. 14402 (richiamandosi espressamente alla recente sentenza 7 giugno 2011 n. 12408), afferma:
- che la tabella elaborata dall’Osservatorio alla giustizia civile del tribunale di Milano costituisce “valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.”, i cui parametri sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale;
- che detta tabella costituisce strumento per il raggiungimento dell’uniformità pecuniaria di base, assicurando “una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia della adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particulare”;
- che il giudice potrà discostarsi, in aumento o diminuzione, da detti valori di equità di base, dando congrua motivazione circa le ragioni che lo hanno indotto a preferire un diverso ammontare complessivo, al fine della personalizzazione del danno al caso concreto;
- che non può quindi considerarsi errata la motivazione della sentenza che adotti un sistema equitativo diverso da quello milanese, ma solo la decisione che non abbia compiutamente e pienamente giustificato il suo discostarsene, anche sotto il profilo dell'integralità del danno;
- che gli indici di valutazione e di variazione rispetto al parametro equitativo basale ben possano essere assunti anche da “diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali” (è infatti indubbio che il valore del denaro varia da un ambito territoriale ad un’altra);
- che il c.d. danno esistenziale, rivendicato dal ricorrente, non costituisce voce autonoma di danno ma è valutabile solo nell'ambito del c.d. danno “non patrimoniale”, dato che i parametri di sofferenza imputabili agli aspetti relazionali (che possono definirsi esistenzialiper mere ragioni nominalistiche) debbono essere verificati come presenti nei valori dei parametri tabellari adottati dal giudice, “dovendosi in caso contrario procedersi alla c.d. personalizzazione” della tabella stessa, considerando e valutando anche lo sconvolgimento della personalità della vittima nella sfera relazionale delle proprie priorità soggettive. Cioè a dire vanno ristorati i cosiddetti aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del cosiddetto danno esistenziale. E' quindi necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto anche dell'alterazione della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla personalizzazione, riconsiderando i parametri recati dalle tabelle al fine di garantire l'integrale ristoro al danneggiato.
- Da ultimo, deve essere segnalata l'affermazione per cui deve essere risarcito anche il pregiudizio relativo al non fare, o meglio, relativo alla sofferenza conseguente al non poter fare.
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