Senza impugnativa dell'atto, l'azione autonoma per ottenere il risarcimento dei danni è persa in partenza - Tar Piemonte 11 giugno 2010 n.2753
Una signora chiede il risarcimento dei danni causati dall'esclusione del terreno di sua proprietà della superficie da un piano urbanistico, da cui sarebbe scaturita la possibilità di edificarlo, con relativo aumento del valore venale. Questo senza avere chiesto l'annullamento degli atti deliberativi di approvazione del piano urbanistico stesso.
Il Tar Piemonte, con sentenza 2753 dell'11 giugno 2010, estensore Alfonso Graziano, presidente Goso). si è, innanzi tutto, posto il problema della ammissibilità della domanda autonoma di risarcimento e lo ha risolto positivamente, in quanto – a suo avviso - dopo la sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 23/12/2008, l'azione di annullamento del provvedimento non costituisce più un presupposto processuale dell'azione di risarcimento dei danni causati del provvedimento illegittimo e l'interessato può limitarsi alla domanda di accertamento del suo diritto al risarcimento del danno, e relativa condanna, senza necessariamente dover impugnare il provvedimento a monte.
Tuttavia ha poi ritenuto la mancata impugnazione dell'atto determina un esito negativo nel merito dell'azione di risarcimento, in quanto la mancata definizione in termini di annullamento dell'atto fonte del danno impedisce che lo stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta conseguente dell'Amministrazione che ne ha curato l'esecuzione.
La materia andrà rivista alla luce della futura entrata in vigore del codice del processo amministrativo (dal 16 settembre 2010), che attribuisce alla mancata azione per l'annullamento dell'atto l'effetto o di diminuire o di azzerare il risarcimento.
Ciò significa una valutazione in ogni singolo processo dei danni che si potevano evitare con l'impugnativa dell'atto, residuando, quindi, in concreto la possibilità di risarcimento del danno anche a fronte di mancante iniziative contro i provvedimenti della p.a.
Insomma con il codice del processo amministrativo bisognerà valutare in concreto, caso per caso, se la mancata impugnazione porterà all'esclusione del risarcimento o se, invece, ci sarà spazio per un risarcimento seppure abbattuto nell'importo.
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