Separazione con addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà e risarcimento del danno esistenziale - Corte di appello di Roma 12 maggio 2010
Secondo la sentenza in esame, Corte di Appello di Roma 12 maggio 2010, non può dubitarsi della connessione esistente tra la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale, proposta dalla G., e la sua richiesta di addebito della separazione al comportamento del S., posto che la violazione del dovere di fedeltà coniugale è assunta dalla ricorrente come causa del danno esistenziale che assume di aver patito, sul quale si innesta la domanda risarcitoria, donde la legittimità del simultaneus processus, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. in relazione all'art. 31 dello stesso cod., nonostante la specialità del rito previsto per il procedimento di separazione giudiziale rispetto a quello ordinario relativo all'azione di risarcimento del danno per fatto illecito, diversità che può incidere sulle norme processuali applicabili ma che non può escludere l'unitarietà del processo.
Si vedano, per interessanti applicazioni della disciplina della connessione in materia: Cass. sez. 1, sentenze n. 26158 del 06/12/2006, n. 10356 del 17/05/2005 e n. 1084 del 19/01/2005, tutte in archivio CED
Ciò premesso, secondo
Nota bene: dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale; in senso conforme, Cass. sez. 3, sentenza n. 13546 del 12/06/2006, in archivio CED;
Si legga al riguardo anche la sentenza della Cass., sez. un., n. 3677 del 16/02/2009, ib., circa la riconducibilità del danno esistenziale nella categoria del danno non patrimoniale, risarcibile sulla base della allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., come precisato da Cass. sez. 3, sentenza n. 4053 del 19/02/2009).
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