Sfratti lumaca. La Cassazione frena: esclude il danno patrimoniale e propende per l'applicazione dei soli parametri sanciti dalla Corte di giustizia - Cass. 15 novembre 2010 n°23053
Il caso
Richiesta d’indennizzo per l’eccessiva durata di una procedura esecutiva relativa al rilascio di un’immobile: quattordici anni e quarantatre tentativi di accesso andati a vuoto dell’ufficiale giudiziario per ottenere la restituzione della propria unità immobiliare.
Tuttavia per
Ritiene al riguardo
- che «l'emergenza abitativa del paese è un problema noto a tutti i cittadini, e così la carenza di immobili disponibili e il conseguente maggior valore di un immobile libero rispetto a uno occupato, sono circostanze che dovevano indurre l'uomo a ritenere congruo un processo di almeno sei anni»;
- che « …. in rapporto ai danni da mancata disponibilità dell'immobile oggetto di rilascio, esattamente essi nel decreto sono collegati a vicende diverse dalla mera durata del processo, essendo l'emergenza abitativa uno dei problemi rilevanti del paese dal dopoguerra in poi; del resto, il ricorrente non poteva ignorare le difficoltà di recupero dell'immobile di sua proprietà in locazione a terzi, data la notorietà del problema delle carenze di abitazioni disponibili sul mercato immobiliare, con la conseguenza che un appartamento libero ha di regola un prezzo maggiore di uno occupato»;
- che, comunque « …il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell'appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi «non è imputabile all'apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata, e il ricorso anche per tale profilo è quindi infondato, anche a non considerare la inconferenza del quesito di diritto conclusivo, che non riguarda il nesso eziologico tra danni patrimoniali e durata del processo …» (così Cass. 15 novembre 2010 n. 23053).
Sono concetti difficilmente condivisibili.
Dispone l’art. 2 della legge n. 89/01, 2° comma: “Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione”.
E il procedimento esecutivo di rilascio degli immobili è semplice e lineare, la sua unica funzione è quella di dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale già emesso.
Il contraddittorio tra le parti poi è principio basilare applicabile in ogni giudizio e non può certamente essere qualificato come scriminante in relazione all’eccessiva durata della causa.
Sembra quindi sommamente ingiusto addossare solo sul cittadino i costi del processo legittimando le disfunzioni giurisdizionali e la difficoltà dello Stato a far fronte ai propri compiti (ivi compresa far pronte all’emergenza abitativa), alla faccia del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato.
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