Sfratti lumaca. La Cassazione frena: esclude il danno patrimoniale e propende per l'applicazione dei soli parametri sanciti dalla Corte di giustizia - Cass. 15 novembre 2010 n°23053

Il caso

Richiesta d’indennizzo per l’eccessiva durata di una procedura esecutiva relativa al rilascio di un’immobile: quattordici anni e quarantatre tentativi di accesso andati a vuoto dell’ufficiale giudiziario per ottenere la restituzione della propria unità immobiliare.

Tuttavia per la Cassazione – sentenza 15 novembre 2010 n°23053  - sono solo otto anni quelli di troppo, e, conseguentemente, il danno va quantificato nell’importo di € 8.000,00 (e cioè € 1.000 per ogni anno di ritardo).

Ritiene al riguardo la Corte in motivazione:

-   che «l'emergenza abitativa del paese è un problema noto a tutti i cittadini, e così la carenza di immobili disponibili e il conseguente maggior valore di un immobile libero rispetto a uno occupato, sono circostanze che dovevano indurre l'uomo a ritenere congruo un processo di almeno sei anni»;

-   che « …. in rapporto ai danni da mancata disponibilità dell'immobile oggetto di rilascio, esattamente essi nel decreto sono collegati a vicende diverse dalla mera durata del processo, essendo l'emergenza abitativa uno dei problemi rilevanti del paese dal dopoguerra in poi; del resto, il ricorrente non poteva ignorare le difficoltà di recupero dell'immobile di sua proprietà in locazione a terzi, data la notorietà del problema delle carenze di abitazioni disponibili sul mercato immobiliare, con la conseguenza che un appartamento libero ha di regola un prezzo maggiore di uno occupato»;

-   che, comunque « …il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell'appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi «non è imputabile all'apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata, e il ricorso anche per tale profilo è quindi infondato, anche a non considerare la inconferenza del quesito di diritto conclusivo, che non riguarda il nesso eziologico tra danni patrimoniali e durata del processo …» (così Cass. 15 novembre 2010 n. 23053).

 

Sono concetti difficilmente condivisibili.

Dispone l’art. 2 della legge n. 89/01, 2° comma: “Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione”.

E il procedimento esecutivo di rilascio degli immobili è semplice e lineare, la sua unica funzione è quella di dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale già emesso.

Il contraddittorio tra le parti poi è principio basilare applicabile in ogni giudizio e non può certamente essere qualificato come scriminante in relazione all’eccessiva durata della causa.

Sembra quindi sommamente ingiusto addossare solo sul cittadino i costi del processo legittimando le disfunzioni giurisdizionali e la difficoltà dello Stato a far fronte ai propri compiti (ivi compresa far pronte all’emergenza abitativa), alla faccia del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato.

Clicca qui per leggere il testo della sentenza

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Esecuzione per il recupero dei crediti legge Pinto

Modulo per la richiesta di pagamento delle sentenze ai fini del risarcimento per eccessiva durata del processo da indirizzarsi al Ministero della Giustizia

Cass. 21 febbraio 2013 n. 4474 - ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 non ha diritto all'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo la parte rimasta contumace nel giudizio presupposto

Cass. 2 gennaio 2013 n. 1 - Si all'equa riparazione anche per il ritardo nel giudizio sulla durata ragionevole del processo

Equa riparazione da irragionevole durata dei processi - modifiche alla l. 89/2001 (c.d. legge Pinto)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è il soggetto legittimato passivo ai pagamenti dei Decreti emessi dalle Corti d'appello per illegittima durate dei processi (c.d. Legge Pinto) T.A.R. di Perugia con la sentenza n. 320 del 3 ottobre 2011

Sussiste il diritto all'equa riparazione anche in presenza di lite temeraria - Cass. Sez. VI 13 settembre 2011 n. 18745

Deve riferirsi all'intero svolgimento di tutti i gradi di giudizio la ragionevole durata del processo - Cass. I^ sezione 25 marzo 2011 n. 6947

Equa riparazione - Giudizio presupposto dinanzi alla Corte di Cassazione - Competenza territoriale - Cassazione, Sezioni Unite, 16 marzo 2010 n. 6306

Irragionevole durata e procedimento amministrativo: ha rilevanza esclusivamente il ritardo giudiziale: Cass. Ord. 28 maggio 2010 n. 13088