Si al dermatologo in condominio, non ostante il divieto di cura di di cura malattie infettive o contagiose, previsto dal contrattuale regolamento di condominio - Cassazione Sezione II 30 giugno 2011 n. 14460

Si vuole  allontanare dal condomino un dermatologo, in forza del contrattuale regolamento di condominio che prevede il divieto «di destinare gli appartamenti, i negozi e i locali deposito ad impianti commerciali pericolosi, ad uso sanatorio, di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose, a scuola di musica, canto e ballo, a circoli ricreativi e politici»

La Corte di Cassazione non è d'accordo e censura la sentenza di secondo grado in quanto:

- non ha tenuto conto dell’intero contenuto della clausola di cui all’art. 6 del regolamento di condominio, di più ampio tenore, per come riportata dal ricorrente (”gli appartamenti degli edifici dovranno essere destinati ad uso abitazione, di ufficio o studio professionale, ivi compreso studi odontoiatrico e laboratorio odontotecnica” .. "è vietato adibire anche parzialmente gli appartamenti ad uso incompatibile con la loro destinazione o farne uso comunque contrario, alla tranquillità, alla sicurezza, all’igiene o al decoro dell’edificio” “resta pertanto espressamente vietato destinare gli appartamenti, i negozi e i locali deposito ad impianti commerciali pericolosi, ad uso sanatorio di gabinetto di cura di malattie infettive o contagiose, a scuola di musica, canto e ballo, a circoli ricreativi e politici, ma si è limitata a interpretare la sola espressione malattie infettive o contagiose”, tralasciando l’indagine sul restante contesto letterale;

- non ha considerato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti (espressa nel contrattuale regolamento di condominio), il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, da verificarsi alla luce dell'intero contesto contrattuale; diversamente, ne risulterebbe vulnerata la stessa portata soggettiva del canone d'interpretazione letterale, in quanto l'espressione indagata non sarebbe più storicizzabile, ma risulterebbe sostituita da un dato oggettivo e astratto (e per di più potenzialmente mobile) dipendente non dalla comune intenzione delle parti, ma da fattori significanti ad esse sostanzialmente estranei.

 - Nel caso in esame la clausola che parla di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose va quindi interpretata in un più ampio contesto, senza decontestualizzare il richiamo contenuto nel regolamento a nozioni di carattere medico. Il Giudice del merito avrebbe quindi dovuto accertare quale fosse l'effettiva destinazione dell'immobile, traendo quest'ultima non da un elemento di fatto concreto, ma solo dalla specializzazione medica di cui è in possesso il proprietario, dato insufficiente in assenza di una complessiva interpretazione della clausola che- come detto-  parla di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose.

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