Si al passaporto per il figlio minore - Giudice Tutelare di Roma provvedimento del 24 gennaio 2011
L’art. 16, 2° comma Cost. prevede che «ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
La legge del 21 novembre 1967 art. 1185 (rubricata come“norme sui passaporti”) prevede delle limitazioni al diritto di espatrio di carattere cautelativo a difesa di soggetti giuridicamente deboli. In particolare l‘art. 3 lett. a) dispone che «non possono ottenere il passaporto …coloro che essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà (dopo la riforma del 1975 la locuzione deve intendersi come potestà parentale) …. siano privi dell’assenso della persona che la esercita … o, in difetto, dall’autorizzazione del Giudice Tutelare. …….».«La ratio della norma sembra essere sostanzialmente duplice: 1) consentire al minore di recarsi all’estero quando ciò non gli comporta particolari pericoli; 2) evitare che, nel caso di famiglia disgregata, uno dei due genitori porti con sé definitivamente il minore all’estero per allontanarlo, o comunque allontanandolo dall’altro genitore. Il Giudice tutale deve, quindi, acquisire elementi di conoscenza sul punto e, se del caso, fare una piccola istruttoria prima di emettere il suo provvedimento» (cfr. http://www.csm.it/quaderni /quad_96/qua_96_28.pdf).
In altri termini: - - «il provvedimento del G.T., come espressamente enunciato dalla citata L. n. 1185 del 1967, art. 4 è volto non a dirimere in via definitiva un conflitto di diritti soggettivi tra i genitori del minore ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio. E dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore…» (Cass. 14 maggio 2010 n°11771);- «l’autorizzazione al rilascio od al rinnovo del passaporto o di altro documento d'espatrio è un provvedimento avente carattere tipicamente discrezionale; benché la legge non specifichi i criteri secondo i quali tale discrezionalità va esercitata, l'autorizzazione può essere negata solo nel caso in cui l'esercizio della libertà di espatrio possa comportare grave pregiudizio ai diritti dei figli minori; - nel compiere tale valutazione, il giudice tutelare deve considerare tutte le circostanze del caso, ed essenzialmente il comportamento del genitore, richiedente il passaporto …… al fine di verificare se effettivamente sussistono ragioni ostative al rilascio » (così http://www.csm.it/quaderni /quad_96/qua_96_28.pdf già citata).
A tali principi si ispira il provvedimento del Giudice tutelare
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