Si all'amministratore di sostegno per abbattere le barriere architettoniche e non solo - Tribunale Varese 16 aprile 2010
Il caso
Il beneficiario ha vissuto sino a un paio di anni fa in Germania, dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari sono cessati.
Il beneficiario non presenta una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l'amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente, senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane.
Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B. di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere.
Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento.
Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell’attuale situazione peggiorativa è incapace di adattarsi alla nuova situazione, volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé.
Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere.
E’ talmente deluso ed avvilito dalla sua attuale condizione esistenziale da non essere più in grado di far fronte alla vita di ogni giorno.
Il Tribunale supera la consueta lettura dell’istituto dell’amministratore di sostegno estendendone il ruolo sino alla tutela delle capacità di realizzazione della persona.
Questo sostanzialmente il ragionamento seguito del Giudice, aprendo l’amministrazione di sostegno, sia pure a tempo determinato:
-l'amministrazione di sostegno non deve essere interpretata necessariamente come una «cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario» ma, piuttosto come un input migliorativo alla vita del beneficiario.
-L'istituto ha il principale fine dirimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità; e, quindi, oltre a poter costituire una figura che rappresenta il beneficiario e ne potenzia la capacità volitiva ma può anche tradursi nella istituzione di «una persona che accompagna le scelte esistenziali», così come suggerito nell'elaborazione dottrinale più recente.
-Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione in cui l’amministratore di sostegno non viene più visto come terapia al deficit capacitivo della persona ma come mezzo che vuole valorizzare l'autonomia dei soggetti deboli anche nella scelta di un futuro migliore («se non vi è esercizio dei diritti non vi è neppure titolarità»).
-La mancanza di autonomia va intesa non solo nel senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tale condizione non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato, ma anche quello che per una ragione non necessariamente psicologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale.
-Si arriva quindi a sostenere che l’amministratore di sostegno può, e quindi deve, costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca del nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, fino a definirlo uno strumento per «riespandere la dignità del soggetto debole».
-Il giudice varesino sostiene poi che, nonostante il difetto di una vera e propria patologia a sostegno dell’intervento dell’ADS nel caso di specie, permane evidente il distinguo dai servizi non appena si tiene presente che “l’apertura della amministrazione corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore dei servizi sociali no”.
-In tal modo diventa sempre meno chiara la linea di demarcazione tra il ruolo degli operatori sociali e quello dell’amministratore di sostegno, il cui istituto viene esteso a una funzione che non gli è riconosciuta né dalla mera lettura normativa.
-Un’ultima notazione: molti Tribunali ritengono che in assenza di necessità di completamento tecnico della volontà del beneficiato permane il compito degli operatori assistenziali e non è la possibile fruire di amministratore di sostegno.
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