Si alla domanda del coniuge per ottenere una quota del tfr quando pende ancora il giudizio di divorzio? - Cass. 6 giugno 2011, n. 12175

Secondo la Cassazione, I^ sezione, 6 giugno 2011, n. 12175:
- l'art. 12 bis della legge sul divorzio statuisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza;
- cioè a dire il diritto alla quota sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (con conseguente insussistenza del diritto unicamente se l'indennità matura anteriormente a tale momento) e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, senza che rilevi che a tale momento l'assegno divorzile sia stato già liquidato e sia già dovuto, implicando ogni diversa interpretazione profili non manifestamente infondati di incostituzionalità della norma in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
- l'espressione "titolare di assegno ai sensi dell'art. 5" usata dal legislatore non può essere intesa in senso letterale ostandovi, dal punto di vista sistematico, il successivo riferimento all'attribuzione del diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza";
- detta ultima statuizione implica necessariamente che quel diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, tali potendo divenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato;
- la "ratio" dell'art. 12 bis è infatti quella di correlare il diritto alla quota di indennità non ancora percepita dal coniuge al quale essa spetti al diritto all'assegno divorzile, il quale in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché - di regola - esso venga costituito in concreto e divenga esigibile solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi.
Ne consegue, in correlazione a tale "ratio", che ove l'indennità di fine rapporto sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno deve ritenersi riconnessa, a prescindere dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, dall'art. 12 bis, l'attribuzione del diritto alla quota dell'indennità su detta, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza di divorzio, ovvero in un distinto, successivo procedimento, come nel caso di specie.
La relativa domanda può essere proposta nello stesso processo in cui sia domandato l'assegno di divorzio, formandosi così contestualmente il giudicato sulla spettanza di questo e della percentuale del TFR a norma dell'art. 12 bis su detto.
Infatti, costituendo l'attribuzione dell'assegno di divorzio condizione dell'azione con la quale si domandi la percentuale del TFR ai sensi del detto art. 12 bis, per il suo accoglimento non è necessario che detta condizione sussista al momento della proposizione della domanda ma è sufficiente la contestuale formazione del giudicato sulle due domande.

 per leggere il provvedimento

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Il bene entra in comunione legale solo se il coniuge, socio di una cooperativa edilizia, acquista la titolarità dell'alloggio dopo il matrimonio - Cassazione, Seconda Sezione, 26 luglio 2011 n. 16305

Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento del figlio si devono considerare molteplici fattori, acquisto di minicar compreso, non solo il reddito - Cassazione, sez. I^, 14 luglio 2011 n. 15566

Convivenza con un nuovo patner, conseguente revoca o riduzione del contributo per il mantenimento del coniuge - Tribunale di Varese ordinanza 26 novembre 2010

Il mantenimento dei figli è assolto dal genitore, non convivente con i figli e dotato di eseguo reddito, mediante la mera ospitalità data ai figli in occasione delle loro visite - Cassazione, sezione I Civile, sentenza 14 luglio 2011 n. 15565

Si al mantenimento e alle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne studente universitario, anche se il padre è formalmente disoccupato - Corte Appello Roma 6 aprile 2011

Il Tribunale per i Minorenni di Roma e la scelta della scuola del figlio minore - decreto 27 giugno 2011

Valida in Italia la sentenza di divorzio, pronunciata da un Tribunale estero, anche se prescinde dalla preventiva separazione dei coniugi

La casa utilizzata nel corso delle vacanze non può considerarsi residenza familiare e, quindi, non può essere assegnata in sede di separazione a uno dei due genitori - Corte di Cassazione, I sezione, 4 luglio 2011 n. 14553

Su affido e mantenimento dei figli decide il Giudice del divorzio, non ostante la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (pronunciata nel corso del giudizio di divorzio) - Cass. I sezione 14 luglio 2011 n.15558

Nonni, zii e diritto di visita ai nipoti minori: Tribunale per i minorenni di Milano decreto 25 marzo 2011