Si alla nomina, in vista della futura ed eventuale incapacità, di un amministratore di sostegno che esprima la volontà in ordine alle cure sanitarie - TRIBUNALE DI FIRENZE Decreto 22.12.2010 Giudice Tutelare Dott. Salvatore Palazzo

Il Tribunale di Firenze, con decreto 22 dicembre 2010, ha accolto la domanda di un signore settantenne che, nel pieno possesso delle proprie capacità mentali, ha chiesto la nomina della moglie come amministratore di sostegno, con autorizzazione per il tempo di eventuale perdita della capacità autodeterminativa e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta manifestazione di volontà contraria espressa con qualsivoglia modalità, a compiere tutti gli atti relativi ai trattamenti terapeutici indicati in una scrittura privata allegata al ricorso.
Si evidenzia nella motivazione:
- che l’art. 32 cost. non garantisce il diritto a morire, ma sancisce il diritto a consentire che il naturale evento della morte al termine del normale percorso biologico, senza interferenze che possano configurare fenomeni eutanasici, si attui con modalità coerenti all'autocoscienza della dignità personale quale costruita dall'individuo nel corso della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali, cosicché l'ordinamento deve rispettare l'autodeterminazione finalizzata all'evoluzione naturale del processo biologico della patologia con conseguente ablazione di forzature, violenze e interventi tecnologici invasivi diretti unicamente al prolungamento di una sopravvivenza inerte;
- che è possibile utilizzare lo strumento dell'Amministrazione di sostegno per esternare ai medici la propria volontà di ordine ai trattamenti terapeutici in previsione di un possibile evento futuro che privi il beneficiario della capacità di esprimerla, non essendo preclusiva la non attualità del momento "della incapacità", che è il presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo "de quo", ma non anche il requisito per la sua istituzione;
- che è precluso al medico di eseguire trattamenti sanitari se non acquisisca dal paziente un consenso libero ed informato, che è presupposto espressivo del suo diritto primario di accettazione, rifiuto e interruzione della terapia, fino al rischio stesso della vita, sulla base delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni, con la conseguenza che si rivela legittimo il rifiuto o la richiesta di interruzione di un trattamento salvifico da parte della persona nel pieno possesso delle proprie capacità;
- che nel caso dell'incapace che si trovi in una situazione vegetativa valutata clinicamente irreversibile senza aver lasciato disposizioni scritte, sussiste il diritto del medesimo a non essere mantenuto in vita tramite trattamenti artificiali qualora il giudice, sulla base di elementi probatori concordanti, si sia formato il convincimento che la complessiva personalità dell'individuo cosciente era orientata nel senso di ritenere lesiva della concezione stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di uno stato vegetativo senza speranze di guarigione e, comunque, di miglioramenti della qualità della vita.

                                               

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