Si consolida l'orientamento del Consiglio di Stato sulla natura non provvedimentale della D.I.A. e sulla esauribilità dell'azione di accertamento a tutela dei terzi pregiudicati - Cons. Stato, VI^, 15 aprile 2010, n. 2139
Ancora una sentenza sulla natura giuridica della D.I.A..
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 15 aprile 2010, n. 2139, conferma l’orientamento già espresso con la sua precedente decisione n. 717/09, ribadendo che la D.I.A. non ha natura provvedimentale, trattandosi di un atto di un soggetto privato, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al Giudice Amministrativo.
L’azione di accertamento deve essere considerata ammissibile anche in assenza di una norma espressa, perché trova il suo fondamento nel principio dell’effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione.
L’azione va proposta nei confronti del soggetto pubblico che ha il compito di vigilare sulla D.I.A. (verso il quale si produrranno poi gli effetti conformativi derivanti dall’eventuale sentenza di accoglimento), in contraddittorio con il denunciante, che assume la veste di soggetto controinteressato (perché l’eventuale accoglimento della domanda di accertamento andrebbe ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica.).
La sentenza che accerta l’inesistenza dei presupposti della D.I.A. ha effetti conformativi nei confronti dell’amministrazione, in quanto le impone di porre rimedio alla situazione nel frattempo venutasi a creare sulla base della D.I.A., segnatamente di ordinare l’interruzione dell’attività e l’eventuale riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato.
Esercitando un potere che, ponendosi in esecuzione di un comando giudiziale, deve prescindere sia dalla scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 19 l. n. 241/1990 per l’adozione dei provvedimenti inibitori-repressivi, sia dalla sussistenza dei presupposti dell’autotutela decisoria richiamati sempre dall’art. 19.
Di diverso avviso la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 72 del 13 gennaio 2010, che ha invece sostanzialmente aderito a quella tesi che considera la denuncia di inizio attività un atto amministrativo abilitativo tacito immediatamente impugnabile innanzi al T.A.R. con l’azione di annullamento dal terzo che si ritenga leso dall’attività svolta sulla base della D.I.A.
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