Società di fatto: il socio ha diritto al rendiconto sulla gestione del conto corrente bancario - Cass. 23 luglio 2010 n°17283

Tre fratelli esercitavano un’attività imprenditoriale comune, utilizzando un conto corrente bancario intestato ad uno solo di essi e garantito con una fideiussione dagli altri due; in un secondo momento, il conto veniva sostituito con un altro conto corrente bancario, intestato ad una società semplice costituita ad hoc.

I giudici di primo e di secondo grado respingevano la domanda con cui uno dei fratelli non intestatari aveva chiesto il rendiconto della gestione del primo conto corrente bancario.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata, evidenziando che nella fattispecie sub iudice era ravvisabile una società di fatto; e da ciò consegue la riconducibilità del diritto di rendiconto all’art. 2261 c.c., norma che riconosce ai soci di società di persone il diritto di ottenere il rendiconto degli amministratori (Cass. 12531/1998).

Il Giudice di legittimità ha inoltre ricordato

-   - che il procedimento di rendiconto ex artt. 263 ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o – contemporaneamente – nella altrui e nella propria. Come tale, esso si ricollega all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale (Cass. 12463/1999).

-   che tale procedimento s’instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è un’ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre, in caso contrario, è una sentenza – se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale – avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto (e ciò o in via esclusiva o in via strumentale rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto – Cass. 12463/1999);

-   che, rispetto all’azione di rendiconto, finalizzata alla proposizione di un’eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (Cass. 1045/2007), non vi è litisconsorzio necessario né degli altri soci (Cass. 549/1976), né di tutti gli amministratori, benché solidalmente responsabili ex art. 2260 c.c., perché, trattandosi di obbligazione solidale passiva, il creditore è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori (Cass. 20476/2008).

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