Società di fatto: il socio ha diritto al rendiconto sulla gestione del conto corrente bancario - Cass. 23 luglio 2010 n°17283
Tre fratelli esercitavano un’attività imprenditoriale comune, utilizzando un conto corrente bancario intestato ad uno solo di essi e garantito con una fideiussione dagli altri due; in un secondo momento, il conto veniva sostituito con un altro conto corrente bancario, intestato ad una società semplice costituita ad hoc.
I giudici di primo e di secondo grado respingevano la domanda con cui uno dei fratelli non intestatari aveva chiesto il rendiconto della gestione del primo conto corrente bancario.
Il Giudice di legittimità ha inoltre ricordato
- - che il procedimento di rendiconto ex artt. 263 ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o – contemporaneamente – nella altrui e nella propria. Come tale, esso si ricollega all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale (Cass. 12463/1999).
- che tale procedimento s’instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è un’ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre, in caso contrario, è una sentenza – se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale – avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto (e ciò o in via esclusiva o in via strumentale rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto – Cass. 12463/1999);
- che, rispetto all’azione di rendiconto, finalizzata alla proposizione di un’eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (Cass. 1045/2007), non vi è litisconsorzio necessario né degli altri soci (Cass. 549/1976), né di tutti gli amministratori, benché solidalmente responsabili ex art. 2260 c.c., perché, trattandosi di obbligazione solidale passiva, il creditore è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori (Cass. 20476/2008).
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