Spese straordinarie e ordinarie per i figli - Quali sono e a quali condizioni si possono ripetere dall'altro genitore.
Secondo la giurisprudenza (ad esempio il Giudice di Pace di Monsummano Terme con sentenza n°16/09 e il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3204/2005) vanno qualificate:
- spese straordinarie quelle non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e di non lieve entità rispetto ai redditi dei genitori; quali: le spese scolastiche e di istruzione (rette, tasse e contributi scolastici, libri di testo, ripetizioni…, un viaggio effettuato dal figlio per un corso di lingua straniera), quelle mediche e sanitarie (visite, interventi, farmaci…, non coperte dal servizio sanitario) educative, sportive o ricreative (corsi sportivi, di lingue, soggiorni di istruzione all’estero…).
- spese ordinarie, quelle necessarie per soddisfare i bisogni quotidiani dei minori: ad esempio per alimenti, vestiario, igiene personale, cancelleria scolastica, trasporto urbano, organizzazione domestica.
Sulle spese extra deve essere preventivamente raggiunto un accordo tra i genitori sull’opportunità di affrontarle, per poter così suddividere il pagamento, fatti salvi i casi di urgenza per quelle mediche.
Il giudice abitualmente stabilisce in quale misura ciascuno dei coniugi debba concorrere al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie calcolando l’entità dell’assegno di mantenimento, solitamente comprensivo della quota necessaria a coprire le spese ordinarie.
E' ovvio che il coniuge che pretende il pagamento delle spese straordinarie deve documentarle e comprovare il previo accordo con l'altro genitore.
Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza 28.1.2008 n. 1758 ha statuito che ''non costituisce titolo esecutivo il provvedimento che, in sede di separazione personale, fissa a carico del genitore non affidatario il contributo per le spese mediche e scolastiche del figlio minore. Per ottenere l'esecuzione forzata di tale obbligo, da parte dell'ex coniuge inadempiente, il genitore affidatario dovrà rivolgersi nuovamente al giudice per far accertare l'effettivo verificarsi e l'entità di tali esborsi. E ciò in affermazione del principio secondo cui «il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisce, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna”.
In senso analogo si è espresso il Trib. Piacenza, con decisione del 2 febbraio 2010, secondo cui “i provvedimenti provvisori emessi nell'ambito del giudizio di separazione o di divorzio, assumono l'efficacia di titoli esecutivi solo allorquando, così come prescritto dall'art. 474, comma 1, c.p.c., risultano relativi a crediti certi, liquidi ed esigibili, tramite indicazione di una specifica somma, determinata o determinabile nel suo ammontare. Nel caso invece di generica condanna al pagamento delle 'spese straordinarie', non può ritenersi che il provvedimento provvisorio assuma le vesti di un titolo esecutivo. Pertanto, in tal caso e nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, non può procedersi direttamente al precetto; ma, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, è necessario sollecitare un ulteriore intervento del giudice, ad esempio tramite ricorso per decreto ingiuntivo, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia”.
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