Spese straordinarie e ordinarie per i figli - Quali sono e a quali condizioni si possono ripetere dall'altro genitore.

Secondo la giurisprudenza (ad esempio il Giudice di Pace di Monsummano Terme con sentenza n°16/09 e il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3204/2005) vanno qualificate:
- spese straordinarie quelle non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e di non lieve entità rispetto ai redditi dei genitori; quali: le spese scolastiche e di istruzione (rette, tasse e contributi scolastici, libri di testo, ripetizioni…, un viaggio effettuato dal figlio per un corso di lingua straniera), quelle mediche e sanitarie (visite, interventi, farmaci…, non coperte dal servizio sanitario) educative, sportive o ricreative (corsi sportivi, di lingue, soggiorni di istruzione all’estero…).
- spese ordinarie, quelle necessarie per soddisfare i bisogni quotidiani dei minori: ad esempio per alimenti, vestiario, igiene personale, cancelleria scolastica, trasporto urbano, organizzazione domestica.

Sulle spese extra deve essere preventivamente raggiunto un accordo tra i genitori sull’opportunità di affrontarle, per poter così suddividere il pagamento, fatti salvi i casi di urgenza per quelle mediche.
Il giudice abitualmente stabilisce in quale misura ciascuno dei coniugi debba concorrere al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie calcolando l’entità dell’assegno di mantenimento, solitamente comprensivo della quota necessaria a coprire le spese ordinarie.
E' ovvio che il coniuge che pretende il pagamento delle spese straordinarie deve documentarle e comprovare il previo accordo con l'altro genitore.
Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza 28.1.2008 n. 1758 ha statuito che ''non costituisce titolo esecutivo il provvedimento che, in sede di separazione personale, fissa a carico del genitore non affidatario il contributo per le spese mediche e scolastiche del figlio minore. Per ottenere l'esecuzione forzata di tale obbligo, da parte dell'ex coniuge inadempiente, il genitore affidatario dovrà rivolgersi nuovamente al giudice per far accertare l'effettivo verificarsi e l'entità di tali esborsi. E ciò in affermazione del principio secondo cui «il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisce, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna”.

In senso analogo si è espresso il Trib. Piacenza, con decisione del 2 febbraio 2010, secondo cui “i provvedimenti provvisori emessi nell'ambito del giudizio di separazione o di divorzio, assumono l'efficacia di titoli esecutivi solo allorquando, così come prescritto dall'art. 474, comma 1, c.p.c., risultano relativi a crediti certi, liquidi ed esigibili, tramite indicazione di una specifica somma, determinata o determinabile nel suo ammontare. Nel caso invece di generica condanna al pagamento delle 'spese straordinarie', non può ritenersi che il provvedimento provvisorio assuma le vesti di un titolo esecutivo. Pertanto, in tal caso e nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, non può procedersi direttamente al precetto; ma, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, è necessario sollecitare un ulteriore intervento del giudice, ad esempio tramite ricorso per decreto ingiuntivo, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia”.

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cass. 20 giugno 2013, n. 15481: anche i conviventi more uxorio hanno diritto al risarcimento del danno per violazione degli obblighi familiari e, pertanto, a giovarsi del patrocinio legale a carico dello Stato

Cambiano alcune norme del diritto di famiglia: piena eguaglianza tra figli nati nel matrimoni e fuori, abolita la categoria dei figli naturali, decade il diritto di commutazione

Cass. 24 giugno 2013 n. 15753 - l'ex moglie non perde l'assegnazione della casa familiare, anche se inizia la convivenza con altro uomo nello stesso appartamento.

Cassazione 28 maggio 2009, n. 12551 - prestiti tra coniugi non restituibili, è vita familiare

Cassazione 11 luglio 2013 n. 17199 - è obiettivo solo tendenziale la conservazione del tenore di vita nell'ambito del giudizio di separazione

Cass. 27 giugno 2013 n. 16285 - la moglie se va di casa lasciando al marito solo un biglietto d'addio. Addebito della separazione?

Tribunale di Milano - ordinanza 17 aprile 2013 - non è ammissibile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. nel diritto di famiglia (quasi sempre)

Cass. 5 giugno 2013 n. 14195 - l'assegno divorzile è a carico degli eredi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino a quella della morte del coniuge obbligato, deceduto in corso di causa

Cass. 11 giugno 2013 n. 14720 - in ordine alla domanda di rientro del figlio minore in Italia spetta la competenza al Tribunale per i minorenni

Decreto n. 158/2013 del Tribunale di Varese favorevole all'affido condiviso con alternanza settimanale dei genitori, convenuto in sede di seprazione consensuale