Stalking in condominio - il gip ordina l'allontanamento della condomina che perseguita e minaccia i vicini - Tribunale di Milano ordinanza 10 dicembre 2012
All’inizio i soliti litigi, poi i rumori sempre più molesti, la radio e la televisione ad alto volume e ancora urla inquietanti a ogni ora del giorno e della notte da parte di una donna quarantenne e del suo compagno. Segue vero e proprio stalking, con tanto di insulti e minacce, via sms e tramite intimidazioni su bigliettini appesi ovunque nel condominio. La vita condominiale si trasforma così in un incubo e la convivenza tra vicini in un reale pericolo. La situazione diventa talmente grave, che la coppia finisce dallo psicologo, vittima di ansia e attacchi di panico.
La delicata questione viene portata all’esame del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che - con ordinanza 10 dicembre 2012, ritiene configurabile - nella specie - il reato stalking (art. 612-bis c.p.) a carico della condomina molestatrice, per aver, ripetutamente ed immotivatamente, molestato, insultato, minacciato ed aggredito verbalmente e fisicamente alcuni condomini, turbandone la serenità e tranquillità.
La novità della pronuncia è costituita dall’adozione, in danno della donna, della misura cautelare prevista ex art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare), allo scopo di allontanarla dai luoghi solitamente frequentati dalle sue vittime.
Il Gip ha ritenuto detta misura maggiormente idonea a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone offese (costrette a modificare le loro abitudini di vita per non imbattersi, uscendo di casa o rientrandovi, nella molestatrice), vista non solo la sistematicità con cui erano e continuavano ad essere posti in essere i comportamenti vessatori, le aggressioni e le minacce e la loro crescente gravità, ma anche lo stato di salute in cui verteva l’autore del reato.
La stalker è stata così costretta a lasciare la propria abitazione.
I poliziotti si sono così presentati a casa dell'indagata per quello che è stato sostanzialmente uno sfratto, che, in quanto misura cautelare, sarà periodicamente rivisto nei suoi presupposti a partire da un paio di mesi.
Nel frattempo la donna potrà alloggiare in casa della madre.
L'ordinanza, visto il quadro clinico dell'indagata, sofferente di "uno stato depressivo reattivo in disturbo di personalità borderline", è stata comunicata dalla giudice ai servizi socioassistenziali territorialmente competenti.
Nota bene:
Il reato di Stalking, introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009 indica un insieme di comportamenti posti in essere da un individuo nei confronti di un’altra persona, tali da indurla a cambiare abitudini quotidiane e non, perseguitandola ed arrecandole stati di ansia, di soggezione, di paura perfino per la propria incolumità fisica o quella di persone care.
Detto reato è punito dall’art. 612-bis cod. pen., secondo cui: “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Le pene previste dalle legge sono piuttosto severe: si va da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni, ma sono state previste alcune aggravanti.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. 7 aprile 2011, n. 20895), ha ritenuto configurabile il reato di stalking anche in ambito condominiale ogni qualvolta uno dei condomino metta in atto azioni e/o comportamenti che si protraggono nel tempo tali da generare ansia, da disturbare il normale svolgimento della vita al punto da far cambiare abitudine al vicino, quali rivolgere loro insulti e minacce.
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire che «il delitto di atti persecutori può essere costituito anche da due sole condotte di minaccia o molestia». Il verbo “reiterare” denota, infatti, la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte e consente di evincere che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella ripetizione a cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto.
Il reato è punibile a querela della persona vittima che ha ben sei mesi di tempo dal momento in cui si sono verificati i fatti per proporre denuncia-querela.
La vittima deve quindi recarsi presso un ufficio di Polizia di Stato, fornire gli estremi dello stalker e descrivere, possibilmente con prove concrete, la condotta dello stalker.
pubblica su facebook

