Lo stalking secondo la prima decisione di legittimità - Cassazione penale, Sez. V, 26 marzo 2010, n. 11945

La norma sul reato di "atti persecutori" é stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona ed ha per oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente:

- un perdurare e grave stato di ansia o paura,

- un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata;
- la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Conseguentemente concretizzano il reato di  stalking ex articolo 612 bis c.p.. gli appostamenti fuori dalla scuola che impauriscono un'adolescente con sguardi insistenti e minacciosi

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