Sulla revocatoria fallimentare: Tribunale di Bari, Sez. IV, 4 ottobre 2010
La conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza in cui versa il solvens poi fallito deve essere effettiva e non solo potenziale, in tal senso non potendosi ritenere sufficiente la semplice conoscibilità della circostanza.
Quanto alla prova, la stessa ben può essere data anche con presunzioni, purché tali, in quanto assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, da far presumere che il terzo creditore, usando la comune diligenza, da valutarsi avuto riguardo alla specifica situazione oggettiva e soggettiva, non avrebbe potuto non rendersi conto dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il debitore.
Ciò rilevato, nulla è stato nella specie addotto circa la sussistenza di indizi dello stato di decozione, tradizionalmente ravvisati soprattutto nella esistenza di protesti elevati in danno dell'imprenditore poi fallito, né in tal senso può intendersi rilevante la dedotta pendenza di una procedura esecutiva mobiliare promossa da un soggetto terzo presso altra sede giudiziaria, rilevato altresì che tali pendenze non sono sottoposte ad alcuna forma di pubblicità. Consegue la reiezione della proposta domanda revocatoria fallimentare ex art. 67, R.D. n. 267 del 1942.
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