TAR Veneto. Terza Sezione. Sentenza 28 gennaio 2010, n. 183: si conferma il divieto di accesso alla documentazione sanitaria del coniuge.
Le cartelle cliniche non costituiscono, quanto meno isolatamente considerate, un elemento di per sé probante ai fini dell’accertamento della validità del vincolo matrimoniale religioso ed alla connessa valutazione della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio e della capacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Un'eventuale valutazione di indispensabilità della loro acquisizione nell’ambito del giudizio di validità del matrimonio spetta, pertanto, unicamente al Tribunale Ecclesiastico, il quale dispone di ampie possibilità istruttorie, connesse al principio fondamentale, espresso dal canone 1527 del codice di diritto canonico, secondo cui possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.
Vedi anche sul punto: Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 28 settembre 2010, n. 7166 (II grado) TAR Puglia. Sentenza 27 luglio 2007, n. 3015 Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 14 novembre 2006, n. 6681 TAR Campania. Sentenza 10 novembre 2005, n. 2248 Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 8 aprile 2003, n. 4002
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