Termini e mezzi di impugnazione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni che pronuncia la decadenza della madre dalla potestà genitoriale e l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre - Cassazione 21 marzo 2011 n. 6319
Cassazione 21 marzo 2011, n. 6319
E' suscettibile di impugnazione in forme e termini diversificata il decreto del Tribunale per i minorenni che si definisce sia con la declaratoria di decadenza della madre dalla potestà genitoriale, ex art. 330 cod. civ., sia con l’affidamento esclusivo dei figli minori al padre e con la regolamentazione dei rapporti demandata ai Servizi, ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ.
1) la statuizione emessa ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., concernente l’affidamento dei figli minori e l’eventuale regime di visita del genitore non affidatario, ha natura sostanziale di sentenza e va impugnata con appello mediante ricorso nei termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 cod. pro. civ. (ossia, entro trenta giorni dalla sua notificazione ad istanza della controparte – non essendo sufficiente la mera comunicazione del biglietto di cancelleria – ovvero entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto).
2) la statuizione emessa ai sensi dell'art. 330 cod. civ., avente ad oggetto la decadenza di un genitore dalla potestà, deve essere impugnata, entro dieci giorni dalla notificazione del decreto, con reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., tenuto conto che, in riferimento ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., appare ancora preminente il profilo di controllo della potestà, nell’interesse dei figli minori, e dunque l’assenza di “decisorietà”, e la possibilità di revoca di provvedimenti, anche prescindendo da un mutamento di circostanze, ai sensi dell’art. 742 c.p.c..
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