termini per la costituzione del coniuge convenuto nel giudizo di separazione Cassazione 11 novembre 2009, n. 23910
In seguito alle modifiche apportate alla Legge n. 898 del 1970, articolo 4 dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 8, -applicabili in tema di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'articolo 23 di tale legge - alla natura sin dall'origine contenziosa dei procedimenti di separazione personale non si accompagna la caratterizzabilita' dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti a quelli dell'udienza ex articolo 180 c.p.c., con la conseguenza che, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la proposizione delle domande riconvenzionali, ivi compresa quello per formulare la richiesta di assegni) di mantenimento per il coniuge, rilevante ai sensi, degli articoli 180, 166 e 167 c.p.c., deve intendersi solo quella dinanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale (Cass. 20 aprile 2006, n. 9170; 7 febbraio 2006, n. 2625; 7 aprile 2005, n. 7321; 10 marzo 2004, n. 4903; 25 luglio 2002, n. 10914). Peraltro cio' non significa che, ove la parte convenuta compaia assistita da difensore nella fase presidenziale, depositando uno scritto difensivo con il quale formuli anche domande riconvenzionali, non debba considerarsi costituita in giudizio sin da tale momento e le domande riconvenzionali non debbano considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte (vedasi Cass. 12 settembre 2005, n. 18116), senza che occorra una nuova costituzione formale nel giudizio dinanzi al giudice istruttore e una nuova riproposizione delle domande riconvenzionali.
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