Tribunale civile di Roma 20 dicembre 2012 n. 25121 G.I. dott. Speranza, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato e al conseguente risarcimento danni in favore del cliente

Il Tribunale civile di Roma 20 dicembre 2012 n. 25121 G.I. dott. Speranza, si pronuncia in tema di responsabilità professionale dell’avvocato e risarcimento danni in favore di una cliente del nostro Studio.

Si legge in motivazione che rientra nei doveri di diligenza professionale dell'avvocato, la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone ii cliente alla soccombenza; e che nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari 0 utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

Nel caso un esame risultava essere stata intrapresa una domanda che non aveva alcuna possibilità di essere accolta con riguardo all'accertamento della proprietà dell'immobile per le motivazioni espresse dal giudice con sentenza e in ragione del difetto di qualsivoglia titolo azionabile, in tal senso, dalla cliente che non solo non era parte del contratto di compravendita del bene ma, in quanto semplice beneficiaria di un contratto di mutuo in alcun modo legato all'acquisto dell'immobile, alcuna parte del prezzo di tale immobile aveva versato.

L'obbligo di diligenza di cui sopra, dunque, risultava violato, con conseguente risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale,

Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d'opera professionale, il Tribunale afferma che il professionista è tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura, precisando che ostano infatti all'accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367), almeno due rilievi:     

innanzitutto, ii rigetto della domanda restitutoria contrasta con l'esigenza di salvaguardare ii sinallagma tra le reciproche prestazioni.Se si ritenesse irripetibile l'onorario versato dal cliente, infatti, quest'ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile (se non dannosa). Si consideri, del resto, che ii controvalore pecuniario di una prestazione professionale inutile ab initio o che, addirittura, abbia arrecato un danno al cliente non può non essere pari a zero, e dunque per essa non sarebbe dovuto alcun corrispettivo;

in secondo luogo, v'e da considerare che, se prima della risoluzione del contratto ii cliente ancora non abbia pagato l'onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell'articolo 1460 c.c.

Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare onorario se il contratto è ancora in vita, e farglielo perdere se ii contratto è risolto.

Deve, pertanto, concludersi che ii cliente non è tenuto a versare al libero professionista ii corrispettivo pattuito e, se versato, ha diritto a pretendere la restituzione, quando l'intervento sia stato eseguito in modo imperito (Trib. Roma 20.10.2003, in Giurispr. romana, 2004, fasc. 12).

Sull'importo vanno inoltre calcolati gli interessi nella misura legale dalla domanda.

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