Tribunale Civile di Roma 3 maggio 2013 n. 9419 - negato l'assegno divorzile alla moglie che rifiuta, più volte, concrete offerte lavorative, idonee a garantirle il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza 3 maggio 2013 n. 9419, ha negato l’assegno divorzile alla moglie per avere ripetutamente rifiutato offerte lavorative idonee a garantirle il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (il marito di giovava della difesa del nostro Studio).

 

Nella motivazione della sentenza si sottolinea il fatto:

- che l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi. Nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio. Nella seconda fase, il giudice deve, poi, procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (Cass. n. 15610/2007; n. 18241/2006; n. 4040/2003).

- che l'assegno divorzile ha funzione esclusivamente assistenziale, per cui la sua attribuzione è determinata dall'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre l'istante, a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza dì matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del matrimonio;

- che, nel caso in esame, la moglie richiedente l'assegno ha dedotto la sussistenza di un eclatante divario economico sorto e sviluppatosi durante il periodo matrimoniale a sostegno dell'esistenza di ragioni obiettive che non le consentano di procurarsi mezzi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio deducendo altresì che in costanza di matrimonio non disponeva di entrate economiche proprie ed era completamente dipendente dal marito il quale, viceversa, era titolare di notevoli entrate economiche e che attualmente è impiegata saltuariamente e con contratti a tempo determinato in linea con le esigue retribuzioni nel settore delle pulizie;

- che tuttavia, all’esito della istruttoria ,era emerso quanto segue: - in costanza di matrimonio, la donna era titolare del 45% di quote societarie (di cui non ha dedotto la natura meramente fiduciaria) ed ha acquistato la titolarità di diritti reali immobiliari quale presumibile conseguenza di una sua autonoma capacità produttiva; inoltre, dagli estratti di conto corrente depositati, peraltro in maniera palesemente incompleta, non emerge alcun reddito da lavoro, in contrasto con quanto dalla stessa parte dedotto, infine la parte richiedente ha totalmente omesso di depositare le dichiarazioni fiscali relative ai periodi d'imposta 2009/2010/2011.

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